Court dismisses tax authority appeal, ruling signature delegation valid via job title alone without named delegate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency argued the tax assessment was void because the signing order of service failed to identify the delegate by name, only listing their professional qualification. The court ruled that such identification is unnecessary for the validity of a signature delegation, which merely decentralizes administrative acts internally. Consequently, the lower court's finding of nullity was overturned, and the case was remanded for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 21 septies, 21 octies, 21 nonies, legge n. 241 del 1990: A signature delegation to a non-institutionally competent official constitutes a mere bureaucratic decentralization where internal organization rules suffice, rendering the explicit identification of the delegate's name unnecessary if their professional qualification is specified.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2625-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DI FIA l'A MIRANTE MARIA; - intimata - avverso la sentenza n. 840727/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L' Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 8407/27/2018, depositata il 3 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente Maria Mirante contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2011, in materia d'Iva. La contribuente è rimasta intimata. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies, della legge n. 241 del 1990, per avere il giudice a quo ritenuto che l'atto impositivo controverso fosse nullo, recando la sottoscrizione di un funzionario delegato dal direttore provinciale, senza che l'ordine di servizio conferente il relativo potere di firma identificasse nominativamente lo stesso delegato, individuandone soltanto la qualifica professionale, nel caso di specie capo ufficio controlli.
Assume infatti la ricorrente che non sarebbe indispensabile, ai fini della validità della delega esercitata, da qualificarsi come delega di firma, l'individuazione nominativa del delegato, Ric. 2020 n. 02625 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato. Il motivo è fondato. Infatti «La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.» (Cass.
Sez. 5 - , Sentenza n. 11013 del 19/04/2019). La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio, va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per ogni accertamento in fatto ed ogni altra questione rimasta assorbita. P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Pre ente .