Tax appeal declared timely due to Saturday deadline extension; second ground rejected as merit review unnecessary after inadmissibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal timely because the statutory deadline fell on a Saturday, triggering an automatic extension to the following Monday. While the Regional Tax Commission incorrectly refused to examine the merits of the appeal after declaring it inadmissible, the Court found this procedural error did not justify a full review of the underlying tax dispute. Consequently, the first ground for cassation was accepted, the second was rejected, and the case was remanded to the Regional Tax Commission for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 155, paras. 4 and 5 c.p.c.: When a procedural deadline expires on a Saturday, it is automatically extended to the first following Monday, rendering an appeal filed on that Monday timely; furthermore, an appellate court that declares an appeal inadmissible exhausts its jurisdiction and is not required to examine the merits, making a complaint about the lack of a merits ruling inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2233-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 2, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 4825/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L' Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 4825/24/2019, depositata il 31 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della Intesa San Paolo s.p.a. contro l'avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro per l'anno 2014, avente ad oggetto la registrazione della sentenza n. 246/2014 del tribunale di Napoli.
La contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l'errore processuale commesso dalla CTR nel dichiarare l'appello erariale inammissibile perché tardivo, in quanto consegnato dall'Ufficio appellante al servizio postale per la spedizione in data 29 gennaio 2018, mentre il termine di decadenza dall'impugnazione di merito sarebbe scaduto il 27 gennaio 2018.
Ric. 2020 n. 02233 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Assume infatti la ricorrente Agenzia che il 27 gennaio 2018 era sabato e che si applicava, ratione temporis, l'art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ., secondo i quali, rispettivamente, «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.» e «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.». Pertanto, per l'Amministrazione notificante era tempestiva la consegna dell'appello, per la spedizione della notifica a mezzo posta, al servizio postale lunedì 29 gennaio 2018.
Il motivo è fondato, atteso che la stessa controricorrente (a pag. 3, par. 1.1) espressamente ammette «la tempestività dell'appello erariale notificato il lunedì successivo e, per l'effetto, la fondatezza del primo mezzo d'impugnazione avversa ria. ». Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR. 2.Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l'errore processuale commesso dalla CTR che, nonostante la dichiarata inammissibilità del gravame, avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul merito delle censure articolate dall'appellante rispetto al merito della decisione di primo grado.
Il motivo, con il quale si censura l'omessa pronuncia da parte della CTR, è infondato. Infatti, è noto il principio (espresso da Cass. Sez.U. 30/10/2013, n. 24469) secondo cui, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di Ric. 2020 n. 02233 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (in senso conforme, tra le ultime, Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393). Da tale principio si ricava, necessariamente, che il giudice d'appello che (come ha fatto, pur errando, nel caso di specie la CTR) dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione esaurisce con tale pronuncia la propria potestas iudicandi, per cui non ha l'obbligo né la facoltà di decidere sul merito della controversia, per cui l'assenza, nella sua decisione, di tale ulteriore pronuncia non configura l'omissione censurata dalla ricorrente.
Ogni questione di merito, se introdotta in primo grado e riproposta in appello, sarà quindi trattata eventualmente nel giudizio di rinvio. P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera