Cassation court quashes tax decision for contradictory reasoning on municipal property tax rates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Liguria Regional Tax Commission's decision regarding municipal property taxes. The Commission had partially accepted an appeal, applying a reduced tax rate to certain properties while rejecting the taxpayer's claim that a higher rate was inapplicable due to the company's business purpose. The court found the decision legally flawed because it simultaneously adhered to the taxpayer's argument against the higher rate and rejected the appeal based on the same properties being subject to the ordinary rate, creating an irreconcilable contradiction in its reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A tax court decision is voidable if it contains an irreconcilable contradiction between its own affirmations regarding the applicability of tax rates and the final ruling on the appeal, constituting a violation of the principle of logical coherence required by the Constitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 32943-2019 proposto da: PAMPANO SOCIETA' SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO DA PASSANO; - ricorrente - contro COMUNE di GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA DE PAOLI; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 432/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2019 n. 32943 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- RG 32943/2019 FATTO Ritenuto che: La società Pampano propone ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui il Comune di Genova richiedeva il pagamento di una maggiore Ici per l'anno 2009 maggiorata delle sanzioni. La CTP di Genova accoglieva parzialmente l'impugnativa ed annullava in parte qua il provvedimento impugnato riconoscendo l'aliquota agevolata per gli immobili siti in via Cavallotti. La contribuente proponeva appello chiedendo la riforma integrale del provvedimento impositivo.
Con sentenza nr 432/2019 la CTR della Liguria accoglieva parzialmente l'appello relativamente alle sanzioni ritenendo sussistenti le condizioni di obbiettiva incertezza nel caso in esame sia per l'applicazione dell'art 2,comma quarto I. 431/1998 ed ad 8 comma I del divo 504/1992. Rilevava per quanto attiene agli immobili di via Cavallotti non potesse trovare applicazione la tassazione maggiorata ma l'aliquota ordinaria. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il Comune di Genova.
Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'ad 360,primo comma nr 4 c.p.c.. Si lamenta che la decisione si sarebbe fondata su argomentazioni contraddittorie giacchè ,da un lato, aderisce alle sentenze favorevoli alla contribuente ritenendo che non possa trovare applicazione l'aliquota maggiorata del 9 per mille ma, dall'altro, considera infondato l'appello affermando che alla stessa non siano applicabili le aliquote maggiorate perché la società ha come scopo quello di locare gli immobili che possiede tanto da ritenere assoggettata all'aliquota del 4 per mille. i Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'ad 360,primo comma nr 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello.
Si duole in particolare che con il secondo motivo era stata chiesta l'applicazione dell'aliquota agevolata al 2 per mille per altre 5 unità immobiliari diverse da quelle per le quali aveva ottenuto ragione in primo grado . Si rileva che su tale specifico punto la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'ad 360,primo comma nr 4 c.p.c. per vizio di extrapetizione. Si critica la decisione per aver ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria al 4 per mille agli stessi immobili per i quali era stata riconosciuto in primo grado l'aliquota agevolata con ciò incorrendo nella violazione dell'art 112 c.p.c. e dell'alt 2909 c.c. non avendo l'Ufficio interposto appello.
Il primo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti. E' ormai noto come (e Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione". Nella fattispecie la motivazione della sentenza è connotata da tali deficienze .La decisione impugnata richiamando un proprio precedente ed una pronuncia resa dalla Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile alle società che hanno come scopo sociale la locazione dei propri immobili a terzi le aliquote maggiorate del 9 per mille stabilite dal Comune di Genova in forza dell'art 14 del regolamento comunale che qualificando gli alloggi non locati quelli " tenuti a disposizione per utilizzo diretto" non consente detta maggiorazione.
La CTR ha tuttavia adottato una pronuncia non coerente con gli orientamenti enunciati rigettando il primo motivo di appello ( riprodotto dalla ricorrente in ossequio al principio dell'autosufficienza) fondato sulla inapplicabilità di detta maggiorazione ed ha attribuita agli stessi immobili per i quali in primo grado era stata invece riconosciuta l'aliquota agevolata pari al 2 per mille la diversa aliquota del 4%. Nel dispositivo infine rigetta ogni motivo di appello salvo quello relativo alle sanzioni. La pronuncia dunque si fonda su una linea argomentativa contraddittoria aderendo in un primo momento alle tesi della contribuente che contesta l'applicazione delle aliquote maggiorate ma poi ritiene che l'appello non possa essere accolto considerando che le unità immobiliari che individua in quelle stesse per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto fosse soggette ad aliquota agevolata , fossero in realtà da assoggettare ad aliquota ordinaria ( e quindi non maggiorata) respingendo però l'appello.
La sentenza va cassata e rinviata alla CTR, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese di