Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest in litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered a remand to the new docket for public hearing. The Association Meneghina challenged a provincial tax commission's rejection of their state-funded legal aid request, citing lack of reasoning and expense allocation issues. The court found the first two grounds inadmissible because the lower decision clearly explained why the aid was denied, and the third ground failed due to the applicant's established non-wealthy status which already guaranteed expense compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested decision is sufficiently motivated and the appellant lacks concrete interest in the outcome, particularly when statutory provisions already guarantee cost compensation for non-wealthy parties.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38613-2019 proposto da: ASSOCIAZIONE MENEGHINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA FERRANTE e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza della COMMISSIONE TRIBUTATIA PROVINCIALE di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 26.7.2019 la Associazione Meneghina ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale la Commissione per il gratuito patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un giudizio avanti la predetta C.T.P. Con l'impugnata ordinanza il reclamo è stato rigettato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Associazione Meneghina, affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione. Non risultano depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380 -BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da Associazione Meneghina avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l'Associazione Meneghina affidandosi a tre motivi, con il primo e secondo dei quali si denuncia l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, mentre con il terzo si censura la mancata liquidazione delle spese del procedimento. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto l'ordinanza Ric. 2019 n. 38613 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- impugnata dà atto che l'istanza di ammissione al beneficio era stata respinta dalla Commissione istituita presso la C. T. P. di Milano perché quest'ultima aveva ritenuto inconsistenti le ragioni dedotte a sostegno del ricorso tributario in relazione al quale il ricorrente aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
I motivi di reclamo, incentrati sulla carenza e insufficienza del primo rigetto, sono quindi stati disattesi dalla C. T. P. Se ne ricava che la motivazione, tanto del primo rigetto che della successiva reiezione del reclamo, è chiaramente comprensibile dalla lettura del provvedimento impugnato, che -peraltro- evidenzia come la pur sintetica motivazione resa dalla Commissione avesse comunque consentito al richiedente di proporre un "argomentato e pertinente reclamo". Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione, essendo stata disposta la compensazione delle spese in favore dell'odierno ricorrente, ed a cagione della sua condizione di soggetto non abbiente".
Non ravvisando l'evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. --DEPOSITATA IN CANCELLI-W IL CANCELI_IERE