Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and lack of concrete interest in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remitted the case to the original court for public hearing. The appellant challenged a tax commission's refusal of state-funded legal aid, citing lack of reasoning and procedural errors. The court rejected these claims because the lower decision clearly explained its reasoning and the appellant failed to demonstrate a concrete interest in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, if the question is new, or if there is no concrete interest in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38611-2019 proposto da: CANESI ANDREA, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA FERRANTE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE - intimato - avverso l'ordinanza della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 26.7.2019 Canesi Andrea ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale la Commissione per il gratuito patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un giudizio avanti la predetta C.T.P. Con l'impugnata ordinanza il reclamo è stato rigettato.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Canesi Andrea, affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Non risultano depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da Canesi Andrea avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Canesi affidandosi a quattro motivi, con il primo e secondo dei quali si denuncia l'omessa motivazione del provvedimento impugnato; con il terzo si censura invece la mancata liquidazione delle spese del procedimento; con il quarto, infine, la mancata considerazione del secondo motivo del ricorso presupposto, concernente l'inesistenza dell'atto per esser stato inviato per posta e non tramite un'agente della riscossione. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto l'ordinanza impugnata dà atto che l'istanza di ammissione al beneficio era stata respinta dalla Commissione istituita presso la C.T.P. di Milano perché quest'ultima aveva ritenuto inconsistenti le Ric. 2019 n. 38611 sez.
M2 - ud. 15-07-2021 -2- ragioni dedotte a sostegno del ricorso tributario in relazione al quale il ricorrente aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. I motivi di reclamo, incentrati sulla carenza e insufficienza del primo rigetto, sono quindi stati disattesi dalla C.T.P. Se ne ricava che la motivazione, tanto del primo rigetto che della successiva reiezione del reclamo, è chiaramente comprensibile dalla lettura del provvedimento impugnato, che -peraltro- evidenzia come la pur sintetica motivazione resa dalla Commissione avesse comunque consentito al richiedente di proporre un "argomentato e pertinente reclamo".
Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione, essendo stata disposta la compensazione delle spese in favore dell'odierno ricorrente, ed a cagione della sua condizione di soggetto non abbiente. Il quarto motivo è inammissibile, da un lato per carenza di specificità, in quanto il ricorrente non ripropone la censura che la Commissione per il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato non avrebbe esaminato; dall'altro lato, per novità della questione, poiché egli non dà atto di averla proposta con il reclamo; quest'ultimo infatti, secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata, sarebbe stato incentrato "... sulla carenza e o insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato".
Non ravvisando l'evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Ric. 2019 n. 38611 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. DEPOSITATA IN CA fè, 000i, 18