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Ordinanza Interlocutoria — n. 28554/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28554/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28554/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38466-2019 proposto da: CANESI MASSIMO ANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA FERRANTE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 28554/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione. Non risultano depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da Canesi Angelo Massimo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio contenzioso tributario indennità di patrocinio difesa d'ufficio contributo alle spese d'amministrazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38466-2019 proposto da: CANESI MASSIMO ANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA FERRANTE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA stM5 -k FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 26.7.2019 Canesi Massimo Angelo ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale la Commissione per il gratuito patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un giudizio avanti la predetta C.T.P. Con l'impugnata ordinanza il reclamo è stato rigettato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Canesi Massimo Angelo, affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione. Non risultano depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da Canesi Angelo Massimo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Canesi affidandosi a tre motivi, con il primo e secondo dei quali si denuncia l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, mentre con il terzo si censura la mancata liquidazione delle spese del procedimento. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto l'ordinanza impugnata dà atto che l'istanza di ammissione al beneficio era stata respinta dalla Commissione istituita presso la C. T. P. di Ric. 2019 n. 38466 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- Milano perché quest'ultima aveva ritenuto inconsistenti le ragioni dedotte a sostegno del ricorso tributario in relazione al quale il ricorrente aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

I motivi di reclamo, incentrati sulla carenza e insufficienza del primo rigetto, sono quindi stati disattesi dalla C.T.P. Se ne ricava che la motivazione, tanto del primo rigetto che della successiva reiezione del reclamo, è chiaramente comprensibile dalla lettura del provvedimento impugnato, che -peraltro- evidenzia come la pur sintetica motivazione resa dalla Commissione avesse comunque consentito al richiedente di proporre un "argomentato e pertinente reclamo". Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione, essendo stata disposta la compensazione delle spese in favore dell'odierno ricorrente, ed a cagione della sua condizione di soggetto non abbiente".

Non ravvisando l'evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. DEPOS4TATA IN CANCELIIRIA 01842I, 1 8 O T T 20