Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 28553/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of decisive evidence; case remitted to public hearing regarding insurance tag summons.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28553/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remitted the case to a public hearing due to a lack of decisive evidence. The relator argued that the lower court violated Article 31 of the 2012 Decree-Law by summoning the driver to produce an insurance tag that had been legally abolished since October 2015. Although the relator correctly identified the illegality of the summons, the Collegio deemed the appeal insufficiently substantiated to warrant a ruling without a full trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: When a cassation appeal lacks decisive evidence despite identifying a legal error, the Court must remit the case to a public hearing rather than issuing a definitive judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal lack of decisive evidence remittal to public hearing insurance tag abolition administrative summons illegality impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 31, comma 2 bis, d. I. n. 1 del 2012
Il ricorso si fonda su un motivo avente ad oggetto la violazione dell'art. 31, comma 2 bis, d. I. n. 1 del 2012 Il motivo è fondato.
Art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1
Per effetto dell'art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella legge 24.3.2012, n.
D.M. n. 110/2013
In base al D.M. n. 110/2013 attuativo del D.L.
Art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
L'art. 181 richiama l'art.
Art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992
181 richiama l'art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 secondo cui: «Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia Ric.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod.
Art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
art. 380- bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Manifesta fondatezza del ricorso.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25377-2020 proposto da: PENDOLINO ALFONSO, elettivamente domiciliato in Palermo via Cantiere Finocchiaro n. 9 presso lo studio dell'avv.to Sonia Gambino, rappresentato e difeso dall'avv.to ROSARIO PENDOLINO; - ricorrente - contro UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA PALERMO; - intimati - avverso la sentenza n. 5620/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: Ric. 2020 n.25377 sez. S2 - ud. 15/07/2021 1. Alfonso Pendolino ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Tribunale di Palermo.

2. L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Palermo è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Manifesta fondatezza del ricorso. La questione riguarda la legittimità dell'invito a presentarsi per esibire il contrassegno assicurativo sul presupposto della sussistenza della contravvenzione consistente nella circolazione stradale senza il suddetto contrassegno. Il ricorso si fonda su un motivo avente ad oggetto la violazione dell'art. 31, comma 2 bis, d. I. n. 1 del 2012 Il motivo è fondato. Per effetto dell'art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella legge 24.3.2012, n. 27, è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione.

In base al D.M. n. 110/2013 attuativo del D.L. n. 1/2012 il processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo si è concluso il 18 ottobre del 2015 con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'art. 181 richiama l'art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 secondo cui: «Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia Ric. 2020 n.25377 sez.

S2 - ud. 15/07/2021 per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1152) ad euro 1.731». Risulta evidente, pertanto, l'illegittimità della contravvenzione e del conseguente invito a presentare il contrassegno.

2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza. P. Q. M. La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 15 luglio 2021. POS1TATA IN CA 0@gi, 1 8 OTT 2021 FL. IL CANC