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Ordinanza Interlocutoria — n. 28552/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28552/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28552/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17812/2020 R.G., proposto da DI GREGORIO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fontanella, con domicilio eletto in Roma, Via Pineta Sacchetti n. 201. -RICORRENTE- contro AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8493/2020, depositata in data 10.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. CONSIDERATO CHE: Il ricorso verte - tra l'altro - sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; - che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c..

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Ordinanza Interlocutoria — n. 28552/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 17812/2020 R.G., proposto da DI GREGORIO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fontanella, con domicilio eletto in Roma, Via Pineta Sacchetti n. 201. -RICORRENTE- contro AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8493/2020, depositata in data 10.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. CONSIDERATO CHE: Il ricorso verte - tra l'altro - sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; - che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c..

Parole chiave

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comunicazione fiscale notificazione elettronica tassazione dell'economia digitale decisione di tassazione elenco dei contribuenti esame degli atti fiscali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17812/2020 R.G., proposto da DI GREGORIO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fontanella, con domicilio eletto in Roma, Via Pineta Sacchetti n. 201. -RICORRENTE- contro AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8493/2020, depositata in data 10.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. CONSIDERATO CHE: Il ricorso verte - tra l'altro - sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; - che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c..

P.Q.M.

rimette la causa all'udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 15.7.2021. PRES •ENTE uigi Giov