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Ordinanza Interlocutoria — n. 28551/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing regarding civil procedure delay and burden of proof allocation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28551/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and remanded the case to a public hearing due to a lack of decisive evidence. The appellant argued that the lower court incorrectly placed the burden of proving knowledge of the suspension event on the resuming party. The court found no clear evidence to resolve the procedural dispute and deemed further examination necessary.

Regesto Legislator

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Art. 153, 305, 307 cod. proc. civ.; The court must remand proceedings to public hearing when decisive evidence is absent to determine procedural burdens and delays.

Parole chiave

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civil procedure delay burden of proof allocation suspension of lawyer inadmissibility appeal remand to public hearing termini processuali violazione procedurale declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 153 cod. proc. civ.
Art. 305 cod. proc. civ.
Art. 307 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24438-2020 proposto da: MONGELLI GIULIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OSCAR LOJODICE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. V.G. 1910/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. Ric. 2020 n. 24438 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riprendersi nei termini seguenti: - Giulia Mongelli introduceva domanda di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, cassato con rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Lecce aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e riassunto il processo, lo stesso, con ordinanza del 25/10/2017, veniva interrotto, essendo stato il procuratore della parte istante sospeso dall'esercizio della professione; depositata in data 30/12/2019 istanza di prosecuzione da parte della Mongelli, la quale dichiarava di avere avuto conoscenza dell'evento interruttivo in pari data, la Corte di lecce, con il provvedimento di cui in epigrafe, dichiarò estinto il giudizio per tardività della riassunzione; ritenuto che avverso la predetta statuizione la Mongelli propone ricorso sulla base di unitaria censura e che la controparte è rimasta intimata; ritenuto che la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 305 e 307 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva erroneamente posto a carico della parte riassumente la prova negativa della data di conoscenza dell'evento interruttivo; considerato che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria;

P. Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 resi - nte n. 24438/202 ni h,* mbardo DEPOSITATA