Cassation court remands case for public hearing due to lack of evidentiary clarity on PEC delivery under CPC Art. 375.5.1. n. 5.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the interlocutory appeal inadmissible for summary examination in chambers because the evidentiary requirements were not met. The appellants claimed they had formally sent a copy of their appeal via certified email to the respondent's lawyer, while the respondent contested this procedural step. The court determined that the evidence did not clearly demonstrate the fulfillment of the specific conditions required for a summary decision under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The requirement for evidentiary clarity under Art. 375, n. 5 c.p.c. is not met if the submission of documents via certified email lacks sufficient proof of formal delivery and receipt, necessitating a remand for public hearing.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4110-2020 proposto da: CARIATI MARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, succeduta nella posizione sostanziale e processuale della Grandi Imprese GPS Sri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FERRIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO CAUTERUCCIO; - ricorrente - Contro CAROFIGLIO GIULIO, titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI N. 11, presso lo studio ENER MORRONE e PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO MANFREDI; - con troricorrente - contro NAVISA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOURA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI COSCARELLA; - ricorrente - nonchè contro CAROFIGLIO GIULIO, titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI N. 11, presso lo studio ENER MORRONE e PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO MANFREDI; - ricorrente successivo - avverso la sentenza n. 1227/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1'11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 393/2014, rigettata la domanda proposta da Giulio Carofiglio nei confronti di Grandi Imprese GPS S.r.l. volta ad ottenere la riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile commerciale promesso in vendita dalla convenuta, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava risolto il preliminare per inadempimento del Carofiglio e riteneva legittima la ritenzione in favore della convenuta della somma di euro 413.000,00 oggetto della clausola penale. In virtù dell'impugnazione interposta dal Carofiglio, la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza dell'appellata, con sentenza n. 1227/2019, in parziale Ric. 2020 n. 04110 sez.
M2 - ud. 14-04-2021 -2- accoglimento dell'appello, riduceva l'importo della penale ad euro 206.500,00, confermato nel resto il provvedimento impugnato. Avverso la sentenza della Corte distrettuale la Cariati Mare s.r.l. e la Navisa s.r.1., in qualità di beneficiarie dell'operazione di scissione societaria della Grandi Imprese GPS s.r.1., propongono ricorso per cassazione con separati ricorsi entrambi fondati su due motivi, cui resiste Giulio Caro figlio con due distinti controricorsi. Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma.1 n.
5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. E' stata depositata memoria illustrativa dalla Cariati Mare s.r.l. - con la quale deduce di avere ritualmente prodotto con il ricorso copia analogica del messaggio di trasmissione di Posta Elettronica Certificata al difensore del Carofiglio inviato 11 21.11.2019 - al pari del Carofiglio. Il Collegio, all'esito dell'adunanza camerale, rileva che non sussistano nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., almeno quanto alla procedibilità del ricorso, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell'evidenza decisoria. Conclusivamente il giudizio deve essere rimesso al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza avanti alla Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021. Ric. 2020 n. 04110 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -3- DEPOSITATA IN CANCELdRIA 000i, 1 8 OT