Decreto — n. 28545/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATO RG 693/2021 Roma, 1 6 OTT 2021 sul ricorso proposto da: BARTALUCCI ALBERTO, BARTALUCCI OMAR, PISTIS DANIELA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Esmeralda Parentini, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ROSSI UMBERTO, CONTI CARLA, ROSSI GUIDO, ROSSI COSIMA; INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Catania nr. 1407/2020 pubblicata in data 29.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 28545/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1407/2020 pubblicata in data 29.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati
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TO RG 693/2021 Roma, 1 6 OTT 2021 sul ricorso proposto da: BARTALUCCI ALBERTO, BARTALUCCI OMAR, PISTIS DANIELA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Esmeralda Parentini, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ROSSI UMBERTO, CONTI CARLA, ROSSI GUIDO, ROSSI COSIMA; INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Catania nr. 1407/2020 pubblicata in data 29.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il rdinatore Pres. L • ombardo DEPOGITATO !N C,MC:.-7.1.U.:2,!A "91. la OTT. 20,2,( 1,1 Funzioaari o Ciu