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Ordinanza — n. 28421/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice notification nullity, citing timely filing as curing the defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28421/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Riscossione Sicilia against the Regional Tax Commission's decision to validate a tax notice sent via PEC in PDF format. The taxpayer argued the notification was null due to the missing .p7m extension, while the tax authority contended the defect was cured by the timely filing of the appeal. The court ruled that the timely exercise of the right to appeal cures the procedural irregularity under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973; Art. 60, d.P.R. n. 600/1973; Art. 156 c.p.c.: The timely filing of an appeal against a tax payment notice cures the nullity of the notification even if the electronic file lacks the required .p7m extension.

Parole chiave

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tax notice notification electronic filing defect curing procedural irregularity timely appeal filing PEC notification validity opposizione ricorso all'autorità di vigilanza procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973
602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R.
Art. 156 c.p.c.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass 6417/19
Cass 27561/18
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14740-2019 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 11, presso lo studio dell'avvocato SIMONE BECCHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAIORANA; - ricorrente - contro SOCIETA' F.LLI VALENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CHRISTIAN ALLEGRA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5294/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il .2 9 / 11 / 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 14740 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 959/18 ,sez 2 , rigettava il ricorso proposto dalla F.11i Valenti srl avverso la cartella di pagamento 29620170014363647000 per ICI 2010 e 2011 Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 5924/14/2018, accoglieva l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Riscossione Sicilia spa sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso illustrato con memoria ,la società contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la Riscossione Sicilia spa censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento a mezzo Pec in quanto avvenuta in formato pdf privo dell'estensione p7m. ( Con il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per il ritenuto assorbimento degli altri motivi di doglianza.

Il primo motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf' anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass 6417/19 ;

Cass 27561/18). Nel caso di specie , avendo la società contribuente proposto tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento , la nullità di quest' ultima per le ragioni di cui si contende deve ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione dell'azione da parte del contribuente. Il motivo va quindi accolto. 4n Resta assorbito il secondo motivo dovendo la Commissione regionale esaminare in sede di rinvio le questioni poste con l'appello. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia ,in diver