Tax appeal dismissed for lack of proof of receipt, but incidentally allowed regarding excessive court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's refusal to register a tax lien, rejecting the claim that notification was invalid due to missing signed receipts. The court held that for postal notifications, the recipient's actual receipt of the deposit notice is constitutionally required to protect their right of defense. Conversely, the court granted the taxpayer's incidental appeal because the awarded court costs were grossly below the statutory minimums for the case value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973; Art. 140 c.p.c.: In cases of relative irreperibility, the perfection of the notification procedure via mail requires the exhibition of the receipt notice proving the recipient's actual knowledge of the deposit, not merely the proof of mailing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5059-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.13756881002), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - PATERINO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA RINALDI, RICCARDO ROCCA; - controticorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1235/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 07/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere -Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 05059 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 288/16 ,sez 2 ,accoglieva il ricorso proposto da Roman Roberto avverso l' avviso di iscrizione ipotecaria 07720141460000049003 per Irpef, Irap ed Iva anni 2008-2009 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Veneto che, con sentenza 1235/2018,rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso ,illustrato con memoria, il contribuente che ha proposto altresì ricorso incidentale. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc . Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuta non perfezionata la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo posta in ragione della mancata sottoscrizione degli avvisi di ricevimento da parte del destinatario in particolare della raccomandata informativa di avvenuto deposito.
Con il secondo motivo lamenta che, ai fini della validità della notifica, la Commissione regionale non abbia tenuto conto del domicilio fiscale. Il contribuente con il primo motivo di ricorso incidentale lamenta la violazione delle norme in tema di liquidazione delle spese di giudizio che sarebbero avvenute al di sotto dei minimi tariffari. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di specie trattasi di notificazione a mezzo posta, questa Corte in relazione alla quale ha ripetutamente affermato che" in tema tanto di notificazione a mezzo posta, tanto di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 (in particolare, della prima parte del penultimo comma) della legge n. 890/1982, attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2683). La sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. CA.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. 10 marzo 2017, n. 6242) non soddisfa infatti una tale esigenza" (Cass sez un 10012/21; Cass 16601/19 vedi anche Cass 9782/18 ;Cass 27825/18).
Il motivo va quindi rigettato. Il secondo motivo va anch'esso respinto , poiché , a prescindere che l'affermazione della sentenza, secondo cui la notifica sarebbe stata " tentata ,per altro, presso indirizzo diverso dal luogo di domicilio effettivo del ricorrente " , appare una argomentazione puramente aggiuntiva poiché , in ogni caso, l'inesistenza della notifica rende comunque irrilevante il luogo dove la stessa è avvenuta. Risulta fondato il motivo incidentale del contribuente poiché a fronte di un valore della causa di euro 1.023.086,42 le spese di giudizio sono state liquidate in euro 500,00 palesemente al di sotto dei minimi tariffari.
In conclusione dunque il ricorso principale va respinto mentre va accolto quello incidentale. La sentenza impugnata va quindi cassata in riferimento al ricorso incidentale accolto con rinvio alla CTR Veneto per il prosieguo e •per la liquidazione delle spese anche del presente grado -di giudizio. PQM Rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale , cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rin