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Ordinanza — n. 28416/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax appeal judgment for failing to ensure necessary joinder of partners and company in tax audit proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28416/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lazio Regional Tax Commission's decision which had accepted a taxpayer's appeal without first ensuring the necessary joinder of the company and its partners. The Commission acknowledged a lack of adversarial proceedings between the company and its partners but proceeded to decide the merits of the case. The court ruled that tax audits involving necessary joinder require collective proceedings, mandating the return of files to the first-instance judge to correct this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 1 d.lgs n. 546/1992; Art. 5 DPR n. 917/1986: When a tax audit involves necessary joinder between a company and its partners, the court must ensure all parties participate collectively; a judgment rendered without this joinder is void and must be remanded for correction.

Parole chiave

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necessary joinder tax audit proceedings company and partners adversarial proceedings remand for correction contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 1 d.lgs n. 546/1992
Art. 5 DPR n. 917/1986
Art. 29 d.lgs 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass.SS.UU.n.1052/2007
Cass.S.U. 14815/08
Cass.S.U. 14815/08 e 14816/08, Cass.n.19237/2018-.
Cass.S.U. 14816/08
Cass.n.19237/2018
14815/08 e 14816/08, Cass.n.19237/2018-.
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Testo completo

o la seguente O RD I NAN Z A sul ricorso 11006-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DI CARLO ROBERTA; - intimata - avverso la sentenza n. 6471/2/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro Di Carlo Roberta, impugnando la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello proposto dalla contribuente, annullando l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2008 relativo al reddito di partecipazione nella società Cuba Libre di Di Carlo Marco e c. s.a.s. di cui era socia nella misura del 9 °/0. Secondo la CTR l'impugnazione doveva essere accolta ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra società e soci in relazione alla tipologia dell'accertamento.

Aggiungeva, nel merito, che erano infondate le motivazioni dell'ufficio in ordine all'indeducibilità delle spese ammortizzabili effettuate in un unico anno poiché la contribuente aveva ceduto la società nel corso dell'anno, provvedendo ai lavori di manutenzione in relazione alla vendita di un'attività agile. La parte intimata non si è costituita. Con l'unico motivo proposto l'Agenzia deduce la violazione degli 14 d.lgs.n.546/1992, in combinato disposto con l'art.5 dPR n.917/1986, 102, commi I e II, 354 c.p.c., 29, c.1 d.lgs.n.546/1992, per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario fra società di persona e soci, pure rilevata dallo stesso giudice di appello.

Il motivo è fondato. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art.5 del TUIR e dei soci delle stesse Ric. 2019 n. 11006 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992).

La decisione giudiziaria, infatti, non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì quella, inscindibilmente comune a tutti i debitori, di rispettare l'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario-v. Cass.S.U. 14815/08 e 14816/08, Cass.n.19237/2018-. Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell'art.29 d.lgs 546/1992-ipotesi non ritenuta possibile dal giudice di appello in relazione alla proposizione dei giudizi da parte dei soci in epoca successiva alla pendenza del ricorso attivato dalla società-).

Orbene, nel caso di specie, la CTR ha per l'un verso riconosciuto l'esistenza di una disintegrità del contraddittorio fra la Di Carlo, gli altri soci e la società, ma ha poi deciso nel merito il ricorso, accogliendo l'impugnazione proposta dalla Ric. 2019 n. 11006 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- stessa contribuente, senza invece disporre, come era tenuta a fare, l'annullamento della sentenza di primo grado e la restituzione degli atti al giudice di primo grado. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza resa dalla CTR Lazio va annullata e gli atti vanno restituiti al giudice di primo grado perché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dei soci.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio. PQM Dichiara la nullità dell'intero giudizio, annullando la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla CTP di Roma perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui alla parte motiva. Compensa le spes