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Ordinanza — n. 28415/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to prove timely filing of tax payment order opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28415/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the opposition to a tax payment order. The taxpayer failed to prove the opposition was filed within the statutory 60-day limit, as they could not demonstrate the tax authority's receipt of the document. The court held that the burden of proving timely filing rests on the taxpayer, who cannot rely on the tax authority's alleged failure to notify them.

Regesto Legislator

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Art. 1, c. 537, 538, 539, 540 I.n. 228/2012; In tax disputes, the taxpayer bears the burden of proving the opposition was filed within the statutory deadline and cannot rely on the tax authority's alleged failure to notify.

Parole chiave

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tax payment order statutory deadline burden of proof omitted notification tax opposition procedural inadmissibility IRPEF tax decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, c. 537, 538, 539, 540 I.n. 228/2012
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di ritenere che in tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod.
Art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R.
art. 2697 cod. civ
Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di ritenere che in tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.17387/2009
546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica-cfr.Cass.n.17387/2009-.
Cass.S.U. n.3840/2007
25-05-2021 -4- risultando quindi escluso il potere dello stesso giudice di esaminare il merito della controversia-cfr.Cass.S.U. n.3840/2007-.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 10991-2019 proposto da: ELIA IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 2 INT C/12, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO SQUILLACE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA MANTELLI, BERENICE NIARINCOLA cAyrANEO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2844/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Elia Ivan ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate Riscossione , impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ritenne inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad IRPEF e Iva per l'anno 2006. Secondo il giudice di appello la contribuente aveva proposto il ricorso introduttivo senza rispettare il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, omettendo di allegare la prova della notifica della cartella.

Aggiungeva che il termine di impugnazione non poteva nemmeno ritenersi sospeso dalla proposizione dell'istanza ai sensi dell'art.1 c.537 I.n.228/2012, né tale termine poteva dirsi decorrente dal decorso del termine di 220 giorni dalla proposizione dell'istanza anzidetta. Aggiungeva che non poteva in ogni caso ritenersi maturata la fattispecie estintiva ai sensi dell'art.1, c. 537 e 540 I.n.228/2012, non avendo la contribuente dimostrato la ricorrenza di una delle ipotesi alle quale le disposizioni anzidette riconducevano l'annullamento della pretesa fiscale.

Aggiungeva infine di non potere essere esaminata la questione relativa alla possibilità dell'Agente della riscossione di farsi difendere da un avvocato del libero foro, essendo stata la Ric. 2019 n. 10991 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- stessa proposta tardivamente con le memorie illustrative successive alla proposizione dell'appello. La parte intimata non si è costituita. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art.1 commi 538,539 e 540 della I.n.228/2012, ratione temporis applicabile. La CTR avrebbe omesso di considerare che essa ricorrente non avrebbe impugnato, con il ricorso introduttivo, la cartella di pagamento, avendo proposto la domanda di annullamento del carico fiscale o di sgravio per lo spirare del termine di 220 giorni ai sensi della I.n.228/2012, impugnando il comportamento del concessionario.

Aggiungeva che in ogni caso l'assenza della cartolina di ritorno relativa alla notifica della cartella di pagamento in possesso dell'agente per la riscossione avrebbe impedito di dimostrare l'epoca della notifica. La CTR, peraltro, avrebbe errato nell'escludere che fosse maturata la fattispecie estintiva evocata dal contribuente, non operando la preclusione di annullamento automatico introdotta dal D.L. n.159/2014. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.11 d.lgs.n.546/1992. Avrebbe errato la CTR nel non esaminare la questione relativa alla legittimazione dell'agente della riscossione a difendersi con un avvocato del libero foro, avendo essa ricorrente proposto la stessa dopo la costituzione in giudizio del detto agente con un difensore libero professionista.

Il primo motivo è inammissibile. Ed invero, la parte ricorrente deduce che il ricorso introduttivo non avrebbe riguardato la cartella di pagamento ma il comportamento dell'agente della riscossione che non avrebbe dato corso all'istanza di sospensione della riscossione entro il termine di 220 giorni. Ora, tale censura è priva del carattere dell'autosufficienza, prospettando una ricostruzione del Ric. 2019 n. 10991 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- contenuto del ricorso introduttivo diversa da quella esposta dal giudice di appello per relationem con il rinvio alla sentenza di primo grado e che non è stata in alcun modo documentata riproducendo i passi del ricorso introduttivo dai quali sarebbe possibile inferire quanto sostenuto dalla ricorrente.

La censura è invece infondata quanto all'aspetto relativo alla mancata dimostrazione della tempestività del ricorso avverso la cartella di pagamento. La ricorrente, invero, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare la tempestività del ricorso, ha omesso di provvedere a tale incombente, non potendo invocare un contegno da parte dell'agente della riscossione concernente il deposito della cartolina di ricevimento. Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di ritenere che in tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica-cfr.Cass.n.17387/2009-.

Senza dire che tale questione non risulta essere stata proposta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la mancata dimostrazione della tempestività dell'opposizione. La censura è poi inammissibile quanto alla questione relativa alla non ricorrenza della fattispecie estintiva una volta che la stessa CTR ebbe a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, Ric. 2019 n. 10991 sez. MT - ud. 25-05-2021 -4- risultando quindi escluso il potere dello stesso giudice di esaminare il merito della controversia-cfr.Cass.S.U. n.3840/2007-.

Rimane assorbita dal rigetto del primo motivo la questione relativa alla legittimità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione in primo ed in secondo grado a mezzo di difensore libero professionista. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comm