Cassation court allows refund claim by ruling voluntary pension contributions must be taxed in the gross base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's refusal to grant a tax refund. The agency argued that voluntary supplementary pension contributions, unlike mandatory ones, must be included in the taxable base without the 4% exemption. The court agreed, holding that only contributions made under legal obligation are exempt from forming the gross income base. Consequently, the lower court's decision to exclude these voluntary contributions from the taxable base was overturned and the case remanded for a new calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 comma 2; Art. 48 comma 2 lett. a) t.u.i.r.: Only mandatory social security contributions paid in compliance with legal provisions are excluded from the gross income base; voluntary supplementary pension contributions must be fully included in the taxable base.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27866-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DEL GUERCIO CLAUDIA, DEL GUERCIO PAOLA; - intimati - avverso il provvedimento n. 1072/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Don.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Risulta dalla sentenza impugnata che Graziella Tonon ha impugnato il silenzio-rifiuto avverso l'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF sulle competenze che le sono state erogate nel 2007, dopo che era cessata dal servizio nel gennaio 1998, dal Fondo complementare Pensioni della Banca Commerciale Italiana («Fondo COMIT»). La contribuente ha lamentato la mancata esclusione dal calcolo della base imponibile della franchigia del 4%. Ha, inoltre, dedotto che l'importo erogatole era provento sostitutivo del valore attuale di una prestazione periodica sostitutiva di una rendita già assoggettata a tassazione, per cui era tassata nella misura dell'87,50% dell'importo complessivo.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con la sentenza n. 1072/07/2019, depositata in data 26 febbraio 2019, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, che era stato riassunto, dopo il decesso della contribuente, sia dalle eredi di quest'ultima, Paola e Claudia Del Guercio, che dalk Amministrazione. Ha osservato la CTR che l'iscrizione al fondo era effetto della sottoscrizione del contratto di lavoro e che i contributi sono a carico della contribuente e non del datore di lavoro, così confermando la sentenza di primo grado e richiamandosi per relationem anche a due precedenti di questa Corte (Cass., Sez.
VI, 30 gennaio 2018, n. 2201; Cass., Sez. VI, 23 marzo 2017, n. 7587). Ha, poi, rilevato il giudice di appello la formazione del giudicato interno in ordine all'applicazione della deduzione del 12,50%. Ric. 2019 n. 27866 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato un unico motivo; le contribuenti intimate non si sono costituite in giudizio. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 17, comma 2, e all'art. 48, comma 2, lett. a), del t.u.i.r. vigente ratione temporis (attuali artt. 19 e 51 t.u.i.r.), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l'iscrizione al Fondo COMIT comporti l'esclusione dell'applicazione della franchigia del 4% dal calcolo delle ritenute, prevista per i contributi previdenziali obbligatori.
Deduce il ricorrente che solo i contributi obbligatori godono della suddetta franchigia, in quanto contributi posti a carico del lavoratore, laddove quelli in oggetto sono solo formalmente a carico del lavoratore, essendo a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal soggetto che formalmente procedeva al versamento degli importi. Deduce, inoltre, che la previdenza complementare è di natura facoltativa, per cui alla stessa va applicato l'art. 48, comma 2, lett. a), t.u.i.r.), (attuale art. 51 t.u.i.r.), per cui i contributi- non essendo oggetto di imposizione di legge ma di adesione volontaria - concorrono senza franchigia o detrazione alla formazione del reddito.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Secondo una costante interpretazione di questa Corte (in termini proprio rispetto al caso dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana), la prestazione di capitale che un fondo Ric. 2019 n. 27866 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd.
«zainetto»), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2 TUIR, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett.
a) dell'art. 48 t.u.i.r., nel testo applicabile pro tempore, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (da ultimo Cass., Sez. VI, 10 settembre 2020, n. 18713; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1521; Cass., Sez. VI„ 23 marzo 2017, n. 7587; Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13101; Cass., Sez. V, 12 ottobre 2012, n. 17535; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11156). L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la Covip ed assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 t.u.i.r., vigente ratione temporis (oggi art. 51 t.u.i.r.) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni Ric. 2019 n. 27866 sez.
MT - ud. 25-05-2021 -4- di legge» (Cass., Sez. VI, 10 luglio 2020, n. 13353; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7103; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3330; Cass., Sez. VI, 5 marzo 2018, n. 5144; Cass. n. 11156/2010, cit.; Cass., Sez. U., Sentenza n. 22 giugno 2011, 13669). Per l'effetto - proprio per il fatto che, come rileva la stessa sentenza impugnata, l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge ed è, quindi, facoltativa- la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui è causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., Sez.
VI, 19 dicembre 2019, n. 33827). La sentenza impugnata si è sottratta ai suesposti principi. Il ricorso va pertanto, accolto e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per l'applicazione dei predetti principi, previ i necessari accertamenti in fatto. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, cui demanda di provvedere anche sulle