Cassation appeal dismissed as inadmissible due to expiration of appeal term extended by extraordinary suspension of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the appeal was filed after the extended deadline. The lower court had confirmed a tax assessment based on the taxpayer's ability to correct an error in their supplementary declaration. The Court ruled that the extraordinary suspension of terms, triggered by the mere proposal of a simplified tax definition, automatically extended the appeal period by nine months, making the late filing untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119: The extraordinary suspension of procedural terms applies automatically upon the mere proposability of a simplified tax definition, extending the appeal period for all parties and rendering late appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e C_C_Cee ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33584/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "LIZZANELLO S.r.l.", con sede in Terni, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rudi Leoni, con studio in Bolzano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: avv.rudileoni@avypecit), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria I'l giugno 2018 n. 239/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria I'l giugno 2018 n. 239/02/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per l'IRES relativa all'anno d'imposta 2012, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "LIZZANELLO S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Terni il 7 aprile 2017 n. 45/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto dell'emendabilità dell'errore commesso dalla contribuente mediante la dichiarazione integrativa. La "LIZZANELLO S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, la controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione/falsa applicazione dell'art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo anteriore all'abrogazione disposta dal D.L. 22 giugno 20212 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, in combinato disposto con l'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, nonché in combinato disposto con l'art. 38, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con il D.M. 15 settembre 2011 e l'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, modificativo dell'art. 9, comma 1, del D.M. 19 febbraio 2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente riconosciuto alla contribuente l'agevolazione fiscale nonostante la riferibilità del presupposto ad un anno diverso e anteriore rispetto alla dichiarazione dell'investimento ambientale..
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione/falsa applicazione dell'art. 11, comma 3, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che le circolari e le risoluzioni dell'amministrazione finanziaria avessero efficacia vincolante nei confronti della contribuente. RITENUTO CHE:
1. Preliminarmente, si deve verificare la tempestività del ricorso per cassazione. 1.1 Tenendo conto del termine lungo (sei mesi) di impugnazione (art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69), con la maggiorazione della sospensione feriale (trentuno giorni) per l'anno 2018, il ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata dal giudice appello il 2 giugno 2018 doveva essere proposto entro il 2 gennaio 2019. L'aggiunta dei nove mesi di sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 faceva slittare la scadenza del termine al 2 ottobre 2019, non potendo ulteriormente aggiungersi la sospensione feriale (trentuno giorni) per l'anno 2019 a causa della parziale sovrapposizione con i nove mesi di sospensione straordinaria. 1.2 Secondo l'art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, «(...) sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto [24 ottobre 2018] ed il 31 luglio 2019».
È evidente che il testo normativo dispone la "sospensione dei termini processuali" - che è diversa dalla "sospensione del processo" pendente su istanza del solo contribuente (art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136) - in base alla mera "proponibilità" (e non alla effettiva proposizione) della domanda di definizione agevolata nelle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio» (art. 6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136), senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla usufruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario.
In pratica, il termine di impugnazione, di riassunzione e di proposizione del controricorso è procrastinato di nove mesi. 1.3 Ad ogni modo, la sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, non è cumulabile con la sospensione ordinaria ex art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742 (nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 novembre 2014 n. 162), per il periodo feriale dall'i agosto al 31 agosto di ogni anno, almeno per i periodi di sovrapposizione temporale dei rispettivi intervalli di durata (in siffatti termini:
Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, n. 8681). Il che è coerente con l'insegnamento di questa Corte in ordine alla incumulabilità delle cause di sospensione dei termini processuali in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi (da ultime: Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2020, n. 10252; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8581; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12488) 1.4 Peraltro, tanto è stato espressamente riconosciuto anche dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate 11 aprile 2019 n. 6 ("Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136"), nella quale (paragrafo 8) si legge, per l'appunto, che «la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini». 1.5 Essendo stato notificato il 31 ottobre 2019, dunque, il ricorso per cassazione è palesemente tardivo rispetto alla scadenza del termine lungo di impugnazione (per effetto del prolungamento derivante dalla sospensione straordinaria) al 2 ottobre 2019, per cui se ne deve dichiarare l'inammissibilità.
2. Considerando la novità della questione e l'attualità dell'orientamento giurisprudenziale, le spese giudiziali possono essere compensate. P.Q.M La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell