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Ordinanza — n. 28394/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority for late document submission in tax litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28394/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's appeal regarding the Regional Tax Commission's rejection of a taxpayer's opposition to a mortgage registration. The taxpayer argued that the Commission should have examined documents produced irregularly in the first instance, while the authority claimed the late submission violated statutory deadlines. The court ruled that although the documents were technically late, they were available in the first-instance file and thus should have been considered, but since the authority failed to submit them within the strict appeal deadline, the irregularity could not be cured.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1: The court must examine documents available in the first-instance file even if submitted late, provided they were deposited with the second-instance file upon constitution, thereby curing the procedural defect regarding the right of defense.

Parole chiave

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tax litigation procedure late document submission mortgage registration opposition procedural deadlines curing procedural defects tax authority appeal regional tax commission iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
546 del 1992, art. 32,comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (cfr.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
546 del 1992, art. 32,comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (cfr.
art. 360, 1° comma, nr 4 cpc
art. 96, primo comma cod. proc. civ.
3 La domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria - da ritenersi proposta dai controricorrenti ai sensi dell'art. 96, primo comma cod. proc. civ. - va respinta.
art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115
4 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115 ( Cass.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 87 disp. att. c.p
2.4 Questa Corte ha, pertanto, affermato il principio secondo cui il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall'art. 87 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24398/2016
Cass. 24398/2016 5429/2018 e da ultimo Cass.
Cass. 5429/2018
Cass. 26115/2020
24398/2016 5429/2018 e da ultimo Cass. 26115/2020, 16114/2020 e 25141/2020 ).
Cass. 16114/2020
Cass. 25141/2020
Cass., Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013
richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia delran" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Cass. 07/10/2013, n. 22812
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 18084-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro NOT_ARIELLO ROSALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 49, presso lo studio dell'avvocato WALTER ROBERTO MARINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1161/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO, depositata il 03/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1.Rosalia Notariello proponeva opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 17/3/2015 da Equitalia Centro spa (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate- Riscossioni), conseguente al mancato pagamento di due avvisi di accertamento asseritamente notificati in data 21/12/2011 e in data 19/12/2011 per tributi riferiti agli anni di imposta 2007 e 2008. 2.La Commissione Provinciale di Pescara rigettava il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello del contribuente rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l'Ufficio non aveva assolto all'onere della prova della corretta notifica degli atti prodromici all'avviso al preavviso di iscrizione di ipoteca dal momento che i documenti attestanti la notifica degli avvisi di accertamento risultavano prodotti nel giudizio di secondo grado senza il rispetto dei termini di cui all'art 32 d.lvo 546/92.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossioni sulla base di un unico motivo. La contribuente si è costituita depositando controricorso Ric. 2019 n. 18084 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- 5 Con ordinanza, assunta da questa Corte in data 16 /12/2020, è stato acquisito il fascicolo relativo al giudizio di merito.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art 378 cpc.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt 25, 32 e 58 del d.lvo 546 546/1992 in relazione all'art 360 1°comma nr 4 cpc ; si sostiene che la CTR avrebbe dovuto esaminare la documentazione relativa alla notifica degli avvisi che aveva a disposizione in quanto prodotta, sia pur irritualmente, nel giudizio di primo grado.

2. In difformità della proposta del relatore il motivo è infondato. 2.1 Risulta dal verbale di udienza riprodotto dall'Agenzia nel ricorso che l'ufficio abbia prodotto gli avvisi di accertamento e le relate di notifiche relative agli atti prodromici all'avviso di iscrizione di ipoteca nel giudizio di primo grado; poiché il versamento in atti era avvenuto solamente all'udienza di discussione del 18/ 11/2015 il Collegio ha disposto << di non accogliere il deposito dei documenti su menzionati>>. 2.2 E', inoltre, accertato che nel giudizio di secondo grado L'Ufficio si sia costituito sette giorni prima dell'udienza di discussione e, quindi abbia anche nel giudizio di secondo grado, versato in atti la documentazione senza il rispetto dei venti giorni prima dell'udienza di discussione. 2.3 Va rilevato che il processo tributario si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, in quanto i fascicoli di Ric. 2019 n. 18084 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, sino alla sentenza passata in giudicato. Le parti, quindi, non hanno, come nel giudizio civile, la possibilità di ritirare i rispettivi fascicoli, con autorizzazione del giudice, oppure senza autorizzazione in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 165 e 169 c.p.c., dovendolo restituire, al più tardi, al momento della precisazione delle conclusioni. Al contrario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2 dispone che « I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo.

Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio>>. Nel processo tributario, dunque, le parti hanno solo il potere di ottenere la copia autentica degli atti contenuti nei fascicoli di parte, ma mai la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della decisione. 2.4 Questa Corte ha, pertanto, affermato il principio secondo cui il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall'art. 87 disp. att. c.p.c. (o, nel processo tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32); tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata Ric. 2019 n. 18084 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -4- 2.5 Ciò comporta che i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado devono essere esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice purchè depositati entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32,comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (cfr. Cass. 24398/2016 5429/2018 e da ultimo Cass. 26115/2020, 16114/2020 e 25141/2020 ). 2.6 La decisione impugnata si pone in linea con i superiori principi richiamati, in quanto la Commissione tributaria regionale, ritenuta irrituale la produzione documentale effettuata dall'Ufficio in primo grado, ha correttamente evidenziato che il tardivo versamento della documentazione non poteva essere sanato in quanto anche nel giudizio di secondo grado l'Ufficio, costituitosi tardivamente, non ha depositato la documentazione entro i termini di cui all'art 32 d.lvo 546/1992. 2.7 II ricorso va, quindi, rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo. 3 La domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria - da ritenersi proposta dai controricorrenti ai sensi dell'art. 96, primo comma cod. proc. civ. - va respinta.

Infatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia delran" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Ric. 2019 n. 18084 sez. MT - ud. 25-05-2021 -5- Nel caso di specie, il richiedente non ha fornito quella prospettazione completa ed esaustiva della dedotta "lite temeraria", necessariamente comprensiva dei danni che si assumono patiti per effetto del grado di giudizio di legittimità, da allegarsi con sufficiente analiticità ed autonomia (Cass., 07/10/2013, n. 22812). 4 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002 , nr 115 ( Cass.

Sez. 6-1- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte ; rigetta il ricorso , condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in C 7.300,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso nella Camera di Consigl