Italian tax court dismisses appeal for lack of autosufficiency regarding an internal service order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to a lack of autosufficiency in the single ground raised. The taxpayer argued that a service order was invalid because it lacked the formal requirements of a delegation of signature, but failed to provide or reproduce the actual content of the order in the appeal. The court ruled that without the document's text, the court could not verify the factual basis of the claim, rendering the argument legally insufficient under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 10, nr. 6 c.p.c.; Art. 42 DPR 600/1973: An appeal is inadmissible for lack of autosufficiency if the appellant fails to reproduce the contested document's content, preventing the court from verifying the factual basis of the alleged procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 699-2019 proposto da: SMEDILE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO CURCIULLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1956/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 04/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Smedile Giuseppe proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l'avviso di accertamento Irpef, Irap ed Iva per maggiori ricavi non dichiarati relativi all'anno di imposta 2011.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia dell'Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia accoglieva l'appello ritenendo legittimo l'avviso di pagamento in presenza di valida delega alla sottoscrizione dell'atto.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si costituiva depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR nr 600/1973 in relazione all'ad 360, comma 10 nr. 3 cpc. Si sostiene che la CTR abbia errato nell'attribuire la natura di delega ad un ordine di servizio che costituisce un atto dispositivo interno. 2 Il motivo è in primo luogo inammissibile, ai sensi dell'ad 366 10 comma nr 6 cpc, in quanto difetta di autosufficienza, non Ric. 2019 n. 00699 sez.
MT - ud. 25-05-2021 -2- avendo il contribuente né prodotto, nè riportato nel ricorso il contenuto dell'ordine di servizio asseritamente privo dei requisiti della delega amministrativa impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto assunto dal contribuente.
3. La censura è, in ogni caso, infondata. 3.1 L'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che < < Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». 3.2 Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi «la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (cfr. tra le tante Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020) 3.3 Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, Ric. 2019 n. 00699 sez.
MT - ud. 25-05-2021 -3- comma 1, lett. c e4) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. 3.4 La CTR nel riconoscere la validità alla delega di firma prodotta in giudizio dall'Agenzia ha correttamente applicato i suesposti principi enunciati dalla giurisprudenza. 4 Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2021 P