Italian Court of Cassation corrects its own order to add attorney fee deduction for the client's private counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in its previous order regarding litigation costs. The client's private attorney argued that the court failed to explicitly order the deduction of fees from the opposing party's funds, despite a clear request in the counter-petition. The court ruled that such omissions must be corrected via the material error procedure rather than ordinary appeals, thereby ensuring the attorney's right to fee recovery is respected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 cod. proc. civ.; In the absence of legislative provision, a failure to rule on an attorney's fee deduction request constitutes a material error correctable under the material error procedure, not through ordinary appeals, to ensure rapid enforcement and respect for reasonable process duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 5063-2021 proposto da: RANDAZZO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO RABIOLO; - ricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso l'ordinanza n. 20407/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: L'Avv. Pietro Rabiolo, in qualità di difensore di Giovanni Randazzo, propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 20407/2020, depositata il 28 settembre 2020, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Rileva il ricorrente che, nel controricorso, era stata formulata espressa richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario Avv.
Pietro Rabiolo, sicché risultava palese l'errore materiale in cui era incorsa la Corte. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione è stata chiesta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di Giovanni Randazzo, Avv. Pietro Rabiolo. Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non Ric. 2021 n. 05063 sez.
MT - ud. 25-05-2021 -2- dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, 20 comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
Non essendosi la CTR pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. Pietro Rabiolo, difensore antistatario di Giovanni Randazzo, va dunque corretto il dispositivo della sentenza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierno ricorrente. In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 20407/2020, depositata il 28 settembre 2020, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge», le parole «con distrazione in favore dell'Avv.
Pietro Rabiolo, difensore antistatario di Giovanni Randazzo». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 20407/2020, depositata il 28 settembre 2020, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge», le Ric. 2021 n. 05063 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- parole «con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Rabiolo, difensore antistatario di Giovanni Randazzo». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. Il P esidente M uro Moc DEPOSI