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Ordinanza — n. 28379/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural failure due to late filing beyond the twenty-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28379/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the filing occurred outside the mandatory twenty-day period following notification. The appellant, Gerlando Moscato, had not deposited the cassation request within the legally prescribed timeframe, despite the opposing party's subsequent notification of a counter-appeal. The Court ruled that this procedural defect is subject to ex officio review and cannot be cured by the respondent's actions.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 380 bis cod. proc. civ.: A cassation appeal not filed within twenty days of notification is improcedible, and this defect is subject to ex officio review regardless of the respondent's failure to raise the objection.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedural defect filing deadline ex officio review improcedible appeal contenzioso tributario priorità del credito fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione è dunque improcedibile, non essendo stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte, a norma dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. (Cass.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 15 d.P.R. n. 602/1973
7816/8/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11091 del 2009
(Cass. n. 11091 del 2009).
Cass. n. 10784 del 2015
La violazione del suddetto termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che la resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. n. 10784 del 2015, Cass.24178 del 2016).
Cass. n. 24178 del 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2819-2021 proposto da: MOSCATO GERLANDO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7816/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Gerlando Moscato ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 7816/8/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 602/1973 delle somme portate da avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Preliminarmente va rilevato che dal certificato negativo di cancelleria in data 2.2.2021 emerge che il ricorso per cassazione, notificato il 5.10.2020, non risulta iscritto a ruolo. Il ricorso per cassazione è dunque improcedibile, non essendo stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte, a norma dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. n. 11091 del 2009). La violazione del suddetto termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che la resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. n. 10784 del 2015, Cass.24178 del 2016).

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, stante il rilievo officioso della improcedibilità del ricorso. Ric. 2021 n. 02819 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2-

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. Il resident M uro Moc DE