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Ordinanza — n. 28374/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding retroactive application of new reimbursement limits to pending cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28374/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision to award a 90% tax refund to a seismically affected taxpayer. The agency argued that new legislative limits on reimbursement should apply retroactively to all pending judgments, but the taxpayer did not appear in this proceeding. The court held that without specific transitional provisions, new quantitative limits on reimbursement do not affect the substantive right to claim the refund, which was already established in the lower court, but only impact the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 16-octies della I. n. 123 del 2017; In the absence of transitional provisions, the introduction of quantitative limits on the reimbursement procedure by a subsequent law does not affect pending judgments, as it impacts only the execution of the right rather than the title of the claim itself.

Parole chiave

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ius superveniens tax reimbursement transitional provisions pending litigation execution phase Cassation Court seismic relief calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art.
Art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla I.
I. n. 123 del 2017
91 del 2017, convertito dalla I. n. 123 del 2017.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 111 Cost.
civ., la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art.
Art. 132 cod. proc. civ.
111 Cost., dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 111 Cost
civ., la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art.
art. 132 cod. proc. civ
111 Cost., dell'art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6213 del 2018
91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:
Cass. n. 227 del 2018
Cass. n. 227 del 2018; Cass.
Cass. n. 29899 del 2017
227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 21735-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro LAURETTA GIOVANNNI; - intimato - avverso la sentenza n. 756/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata 1'11/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 11 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Giovanni Lauretta avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della quota pari al 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, I. n. 289 del 2002.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla I. n. 123 del 2017.

Sostiene che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto-legge sarebbe estensibile all'odierno giudizio poiché l'art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio. La censura è infondata, in quanto, prospettando l'applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, essa si pone in Ric. 2019 n. 21735 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui «in mancanza dì disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:

Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver rilevato che lo ius superveniens non incide sulla questione della quale è investita la Commissione ovvero sul diritto al rimborso spettante al contribuente operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza, ha affermato che il diritto al rimborso va riconosciuto nella misura del 90% così come la sua esecuzione va disposta senza abbattimento del 50%.

Sostiene la difesa erariale che, nel caso di specie, ricorreva un'anomalia che investiva l'esistenza della motivazione in sé, emergendo dalla sentenza due affermazioni tra loro inconciliabili circa l'applicabilità nel caso di specie dello ius superveniens. La censura è infondata, avendo i giudici di appello chiaramente affermato, in conformità con la richiamata giurisprudenza di questa Corte, che l'art. 16-octies cit. non incide sul diritto alla Ric. 2019 n. 21735 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- ripetizione, accertato nel giudizio, rilevando che le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i consequenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza, di guisa che l'esclusione della riduzione del 50% affermata in sentenza, pur con l'improprio riferimento alla esecuzione del diritto al rimborso, deve ritenersi circoscritta al giudizio di cognizione di cui è stata investita la CTR.

Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. Il r