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Ordinanza — n. 28373/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to late appeal notification by private postal operator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28373/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring an appeal inadmissible. The agency argued the appeal was non-existent because it was sent via a private postal operator without authorization, while the taxpayer contended the appeal was timely. The court ruled that while such notifications are legally null, the lack of proof regarding the delivery date meant the appeal arrived after the statutory deadline, rendering it inadmissible for tardiness.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 1, comma 2, lett. o) d.lgs. n. 58/2011; Art. 16, comma 3 e 38, comma 3 d.lgs. n. 546/1992; Art. 327, comma 1 cod. proc. civ.: A notification by a private postal operator without authorization is null, but inadmissibility based on tardiness requires proof that the appeal arrived after the deadline, which is absent if delivery timing cannot be certified.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal private postal operator tardiness of appeal nullity of notification tax appeal procedure proof of delivery date statutory deadline corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 2, lett. o) d.lgs. n. 58/2011
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
Art. 16, comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Art. 38, comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 327, comma 1 cod. proc. civ.
546/1992, nonché dell'art. 327, comma 1, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8069 del 2016
Essendo dedotto un error in procedendo questa Corte ha accesso diretto agli atti processuali (tra le tante, Cass. n. 8069 del 2016).
Cass. n. 299 del 2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11932-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IMMOBILIARE MAURIZIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FEMIA, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6886/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Immobiliare Maurizio s.r.l. contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all'intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Riteneva la CTR che la notifica dell'appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011, 16, comma 3, e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato inammissibile l'impugnazione reputando inesistente la notifica dell'atto di appello.

Il ricorso è infondato. Ric. 2019 n. 11932 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017». - «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo».

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall'impugnazione era ormai inutilmente spirato. Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. Occorre tuttavia verificare se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di Ric. 2019 n. 11932 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo. Essendo dedotto un error in procedendo questa Corte ha accesso diretto agli atti processuali (tra le tante, Cass. n. 8069 del 2016). Dall'esame di essi risulta: la sentenza di primo grado depositata il 14 luglio 2016; un elenco di raccomandate. Non risulta in atti alcun avviso di ricevimento né l'attestazione della data di recapito alla contribuente. Manca quindi una valida attestazione relativa alla data in cui l'appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado.

L'appello è dunque inammissibile per tardività. Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della recente evoluzione della giurisprudenza in materia. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. Ric. 2019 n. 11932 sez