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Ordinanza — n. 28349/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows Revenue Agency appeal dismissal due to improper free-practice lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28349/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the Revenue Agency's cassation appeal against a regional tax commission's decision. The lower court had declared the appeal inadmissible because the Agency sued with a free-practice lawyer instead of the State Attorney. The Court ruled that the Agency's internal agreement permits using free-practice lawyers for tax disputes, making the lower court's dismissal incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 8 d.l. 193/2016; Art. 11 d.lgs. 546/1992: The Revenue Agency may represent itself in tax court proceedings with free-practice lawyers under its internal agreement, rendering a lower court's dismissal of an appeal based on improper representation without legal basis.

Parole chiave

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Revenue Agency representation free-practice lawyer tax court procedure State Attorney agreement cassation appeal admissibility internal administrative protocol improper legal representation iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 8 d.l. 193 del 2016 conv. con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l.
Art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 363 c.p
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 30008 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12706-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro VITALE Angelo; - intimato - avverso la sentenza n. 4375/02/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. i Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall'Agenzia delle entrate - Riscossione nei confronti di Angelo VITALE, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione inammissibile perché la stessa si era costituita in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorrono per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che 1. Con il motivo dì ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 8, d.l. 193 del 2016 conv. con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione per essersi costituita in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro.

2. Il motivo è fondato e va accolto. 2.1. Sul tema della difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass., Sez.

U, 30008 del 2019). 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 26/05/2021 l I Presid