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Ordinanza — n. 28347/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming retroactive evasion presumption violates constitutional rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28347/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Mauro Genelli's appeal against a regional tax commission decision regarding his undeclared foreign assets. The taxpayer argued that the 2009 anti-evasion presumption violated constitutional rights, but the court found his specific claim regarding retroactivity manifestly unfounded. Consequently, the court upheld the use of data from the 'Falciani list' for tax assessment purposes, ruling that such evidence remains admissible despite being acquired through irregular means.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009; Art. 24 Cost.; The presumption of tax evasion introduced by the 2009 decree does not have retroactive effect, yet evidence derived from the Falciani list remains admissible for tax claims as long as fundamental constitutional rights are not prejudiced.

Parole chiave

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tax evasion presumption retroactive application Falciani list constitutional rights tax assessment evidence irregular acquisition Cassazione Roma rendita straniera

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009
La CTR sosteneva, per quanto ancora di interesse, che quella posta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, avesse efficacia retroattiva e che erano utilizzabili i dati emergenti dalla c.d.
Art. 24 Cost.
Art. 11 Preleggi
Art. 3 della legge n. 212 del 2000
Cass. 33893 del 2019) «In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art.
Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 14 novembre 2019, nn. 29632 e 29633
L'orientamento giurisprudenziale sopra esposto ha trovato conferma in numerose successive pronunce di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, 14 novembre 2019, nn. 29632 e 29633; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 28 novembre 2019, n. 31085
29632 e 29633; Cass., Sez. 5, 28 novembre 2019, n. 31085; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 29 novembre 2019, n. 31243
31085; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33893
31243; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33893; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 4984
33893; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 4984).
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8605 del 28/04/2015
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8605 del 28/04/2015, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Nce sul ricorso iscritto al n. 1-2019IR.G. proposto da: GENNELLI Mauro, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Francesco LAGONIGRO, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1506/03/2019 della Commissione tributaria regionale dell'EMILIA ROMAGNA, depositata in data 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna respingeva l'appello proposto da Mauro GENNELLI avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso l'avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ai fini delle imposte dirette per l'anno 2007 i redditi che il contribuente, inserito nella c.d. lista Falciani, deteneva all'estero e che non aveva dichiarato.

2. La CTR sosteneva, per quanto ancora di interesse, che quella posta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, avesse efficacia retroattiva e che erano utilizzabili i dati emergenti dalla c.d. lista Falciani.

3. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 Cost., 11 Preleggi, 3 della legge n. 212 del 2000 e 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, sostenendosi l'irretroattività della presunzione di evasione introdotta dalla citata disposizione.2. Il motivo, diversamente dalla proposta del relatore, che il Collegio non condivide, è manifestamente infondato.

3. Seppur sia vero che «La presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, in vigore dal 10 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe - in contrasto con gli arti. 3 e 24 Cost. - pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione» (Cass. n. 2662 del 2018; conf.

Cass. n. 29632 del 2019), e che pertanto, la statuizione di merito impugnata è al riguardo errata, è anche vero però che secondo Cass. n. 31243 del 2019 (conf. Cass. 33893 del 2019) «In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 10 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice».

4. Orbene, nel caso in esame, sia la controricorrente Amministrazione, sia la sentenza impugnata hanno ricostruito, in punto di fatto, il presupposto dell'imposizione articolando un ragionamento inferenziale che ha, quale elemento indiziante, concorrente con la suddetta presunzione, la detenzione dell'attività finanziaria de qua con riferimento all'inserimento del nominativo del contribuente nella c.d. lista Falciani, idonea ad integrare una presunzione semplice, come più volte affermato da questa Corte.

5. Al riguardo è sufficiente il richiamo alle diffuse argomentazioni svolte nella sentenza n. 9760 del 2015, che si è posta sulla scia delle ordinanze gemelle n. 8605 del 2015 e n. 8506 del 2015 secondo cui «In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria».

6. L'orientamento giurisprudenziale sopra esposto ha trovato conferma in numerose successive pronunce di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, 14 novembre 2019, nn. 29632 e 29633; Cass., Sez. 5, 28 novembre 2019, n. 31085; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33893; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 4984).

7. Si è ribadito, «Con specifico riguardo ai dati risultanti dalla "lista Falciani"», che «la giurisprudenza univoca di questa Corte ha stabilito che, in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8605 del 28/04/2015, Rv. 635558 - 01; conformi Sez.6-5 n.8606/ 2015;

Sez.6-5 17183/2015; Sez.6-5 16950/2015)» (Cass. nn. 29632 e 29633 del 2019) e che «la cd. scheda clienti non può essere valutata alla stregua di foglio anonimo» (Cass. n. 4984/2020).

8. Orbene, nel caso di specie, sia dal tenore delle difese dell'amministrazione controricorrente, sia dal tenore della sentenza impugnata ma anche e specialmente dal contenuto dell'avviso di accertamento prodotto in allegato al ricorso, emerge chiaramente che la pretesa erariale era fondata non solo sulla presunzione di evasione posta dall'art. 12 d.l. citato, ma anche sul dato dell'inserimento del contribuente nella c.d. lista Falciani.

9. In sintesi, da tutte le argomentazioni svolte consegue il rigetto del motivo di ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deci