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Ordinanza — n. 28338/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by tax collection agency using private lawyer, overturning regional tribunal's inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28338/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal filed by the Tax Collection Agency against a regional tribunal's decision declaring the appeal inadmissible. The regional tribunal had rejected the appeal because the agency utilized a private lawyer instead of the State Attorney's Office. The Court ruled that the agency's internal agreement permits the use of private lawyers for tax collection disputes, making the lower court's rejection of the appeal's admissibility incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 11 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The Tax Collection Agency may represent itself in court before tax commissions using either the State Attorney's Office or private lawyers, and a lower court's refusal to admit an appeal based on the choice of private counsel is erroneous when the agency's internal protocols permit such representation.

Parole chiave

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Tax Collection Agency Private Lawyer Representation State Attorney Office Tax Commission Appeal Admissibility of Appeal Internal Agency Protocol Cassation Review procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Art. 363 c.p.c.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass., Sez.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 363 c.p
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 30008 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1653-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro LIO Claudio; - intimato - avverso la sentenza n. 1846/01/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un preavviso di ipoteca e delle prodromiche cartelle di pagamento, emesse nei confronti di Claudio LIO, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione perché proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate Riscossione ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione per essersi avvalso del patrocinio di un avvocato del libero foro.

2. Il motivo è fondato e va accolto. 2.1. Sul tema della difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio: « impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (Cass., Sez.

U, 30008 del 2019). 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d