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Ordinanza — n. 28333/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal, upholding Regional Commission's partial allowance of business costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28333/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a partial decision by the Regional Tax Commission allowing specific business expenses. The agency argued the lower court relied on generic reasoning rather than specific proof of cost relevance, while the taxpayer presented invoices and contracts demonstrating the necessity of the expenditures. The court ruled that the Regional Commission correctly applied established principles requiring the taxpayer to prove both the relevance and economic coherence of the costs, thereby dismissing the appeal as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 109, 5 e 6 DPR 917/1986; Art. 19 DPR 633/1972; Art. 2697, 2727 cc; Art. 360 cpc: The taxpayer bears the burden of proving the relevance and economic coherence of deductible costs, and the tax authority may legitimately deny deduction if such proof is lacking.

Parole chiave

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tax expense deduction business cost relevance economic coherence proof tax authority appeal burden of proof taxpayer addebito di tasse deduzione fiscale delle spese d'acquisizione calcolo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 109, 5 e 6 DPR 917/1986
Art. 19 DPR 633/1972
Art. 2697, 2727 cc
Art. 360 cpc
art. 380 bis cod. proc. civ
12-05-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13300/2010
Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015
Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass.
Cass. n. 11235/2015
4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015).
Cass. n. 21184/2014
Cass. n. 21184/2014 2.3 Nel caso di specie la CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, in quanto ha ritenuto assolto l'onere della prova dell'inerenza da parte della contribuente sulla base dei seguenti elementi di fatto:
Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36525-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AREMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI, 18, presso lo studio dell'avvocato ROSARIORAO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CUCINOTTA; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2725/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANIA, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1. La soc. Arema srl proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 3/1/2012, attraverso il quale l'Ufficio, disconoscendo la deduzione di costi per mancanza del requisito dell'inerenza, rettificava il reddito relativo all'anno di imposta 2006 operando la ripresa Ires, Irap e Iva. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo la deducibilità delle sole fatture emesse nei confronti della Alifrem srl. 3 La sentenza veniva impugnata sia dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riuniti gli appelli, rigettava l'appello dell'Agenzia ed accoglieva parzialmente l'appello della contribuente rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che era stata fornita la prova dell'inerenza dei costi relativi alle prestazioni effettuate in favore della contribuente da parte della Alifrem srl relativamente alla fattura nr 57/2006. 4 Avverso tale decisione l' Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

La contribuente si è costituita depositando controricorso. Ric. 2019 n. 36525 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo l'Agenzia ricorrente lamenta violazione degli artt. 109 5 e 6 del dPR nr 917/1986, 19 del dPR nr 633/1972, 2697 e 2727 cc in relazione agli artt. 360, comma 1 nr 3 cpc, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lvo 546/92 e 132 2 comma nr. 4 cpc nonchè 112 cpc in relazione all'ad 360 comma 10 nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia tratto il convincimento della inerenza dei costi non da elementi specifici e certi ma da circostanze generiche e da ragionamento logici 2.

Il motivo è infondato. 2.1.Secondo i consolidati principi elaborati da questa Corte, tanto ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette quanto ai fini della detrazione Iva, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attività medesima (cfr. Cass. n. 13300/17, Cass. n. 18475/16, Cass. n. 21184/14, Cass.n.16853/13). 2.2 Quest'ultimo è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove - come nel caso di specie - sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto Ric. 2019 n. 36525 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -3- dell'impresa (cfr. Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015). 2.3 L'orientamento da ultimo ricordato si arricchisce di ulteriori precisazioni svolte da questa Corte per le ipotesi di fatture, il contenuto delle quali viene messo in discussione dall'Ufficio. 2.4 Si è sul punto evidenziato che spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa - cfr.

Cass. n. 21184/2014 2.3 Nel caso di specie la CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, in quanto ha ritenuto assolto l'onere della prova dell'inerenza da parte della contribuente sulla base dei seguenti elementi di fatto:

a) necessità da parte della soc. Arema srl, esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti lattiero caseari e non proprietaria di locali e di strumenti (celle frigorifere e furgoni) di dotarsi di beni strumentali altrui al fine di conseguire un volume di affari che nell'anno 2006 si aggirava intorno ai sette milioni di Euro; b)produzione in giudizio del fatture relative al costo dei beni strumentali e del contratto sottoscritto in data 2/1/2001 con Alfrem srl. 2.4 Il motivo prospettato come violazione di legge si risolve in realtà in una critica della sentenza attraverso giudizi e valutazioni che si sovrappongono all'accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non Ric. 2019 n. 36525 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -4- per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall'attuale 360 comma 1° nr 5 cpc. 2.5 Destituiti di fondamento sono anche agli altri due profili di censura di motivazione apparente e la omessa decisione. 2.6 La CTR ha, infatti adeguatamente e comunque entro i limiti del minimo costituzionale (come richiesto da Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053) dato conto dei motivi in fatto e diritto che sorreggono la decisione e non è incorsa nella violazione tra il chiesto e il pronunciato, 3.Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso va rigettato. 4 Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 10.200,00 di cui C 200,00 per spese oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Così deciso in Roma il 12 maggio 2021 Il Presidente An