Italian Supreme Court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning in second-instance tax judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Calabria Regional Tax Commission's decision. The appellant argued the second-instance judgment lacked proper reasoning by merely referencing the first-instance ruling without addressing specific appeal arguments regarding tax assessment errors and accounting ineligibility. The court found the reasoning manifestly insufficient because it failed to critically examine the appellant's claims, rendering the decision void for apparent lack of motivation under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A second-instance judgment is void if it relies solely on a generic reference to the first-instance decision without critically examining the appeal arguments, thereby constituting an apparent lack of motivation that precludes logical review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16399-2019 proposto da: MANCUSO ANTONELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO PIAZZA, rappresentato e difeSo dall'avvocato ANTONIO GIGLIOTTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di CATANZARO; - intimata - avverso la sentenza n. 3886/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 16399 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Id Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro 9 con sentenza n. 2343/14 ,sez 2 , rigettava il ricorso proposto da Mancuso Antonello avverso l'avviso d'accertamento TDY01T400438/2013 per Irpef 2008 Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza n.3886/18/2017,rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo. L'Amministrazione non ha resistito con controricorso .
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc . Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il contribuente deduce il carattere apodittico ed apparente della motivazione della sentenza basata su un generico richiamo alla precedente sentenza di primo grado. Sostiene poi, in particolare, che il giudice di seconde cure non avrebbe tenuto in alcun conto gli argomenti proposti con il gravame. Il motivo è manifestamente fondato. Occorre rammentare che questa Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass 24452/18 ,Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) Più in particolare, è stato ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame ( da ultimo Cass .27112/18).
Nel caso di specie la sentenza impugnata si è limitata ad affermare quanto segue : " si condividono le risultanze espresse dalla CTP, tenuto conto che il contribuente ha tenuto la contabilità in modo assolutamente inattendibile e che le eventuali poste passive da portare a scomputo avrebbero dovuto costituire oggetto di prova concreta ed evidente." Tale motivazione ,oltre a non consentire di rimanere edotti dell'effettivo contenuto della richiamata decisione di primo grado, non prende in alcun modo in esame i motivi di appello che il ricorrente sinteticamente riporta nel ricorso con i quali aveva contestato:
a) l'omessa pronuncia da parte della Commissione provinciale circa la portata dell'accertamento ex art 41 bis DPR 600/73 nonché sulle censure relative alla dedotta violazione dell'art 15 comma 1 n. 3 DPR 633/72;
b) il fatto che l'accertamento non fosse avvenuto ai sensi dell'art. art 41 bis DPR 600/73 bensì dell'art 39 comma 1 DPR 600/73;
c) la contraddittorietà della decisione di primo grado per avere dapprima messo in dubbio l'esistenza delle operazioni contestate e successivamente riconosciuto che i costi per l'acquisto di valori bollati sarebbero stati sostenuti dai clienti dell'avv.to Mancuso. Il mancato esame dei predetti motivi , unito al generico richiamo alla sentenza di primo grado ed alle apodittiche e non argomentate affermazioni circa l' inattendibilità della contabilità del contribuente e della mancanza di prova concreta ed evidente' circa le poste passive , rendono la motivazione meramente apparente. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Calabria per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 25.5.21 Il residente L...._ CANCEI I...TRE ESPERTO DEPOSIT