Cassation court dismisses appeal on implicit rejection but allows second appeal for lack of specific reasoning on valuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground alleging implicit rejection of a specific argument regarding property valuation. However, the Court allowed the second ground, finding the lower tribunal's decision null due to a complete lack of reasoning on that specific issue. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Regional Tax Commission for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: While an implicit rejection of a claim suffices to resolve a case, a specific lack of reasoning on a distinct legal issue constitutes a nullity of the judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 37312-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VUOTTO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ROS ANTA; controricorrente - avverso la sentenza n. 4138/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA CONSIDERATO IN FATTO 1.Vuotto Giovanni impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino tre avvisi di accertamento, nr. TFK050601813/2015, TFK050601815/2015 e TFK050601814/2015 con i quali l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della maggior imposta dei redditi avendo il contribuente, per il primo accertamento riferito all'anno 2011, in proprio, per gli altri due, riferiti agli anni di imposta 2010 e 2011, in qualità di erede di Vuotto Antonia, omesso di dichiarare le plusvalenze relative a cespiti immobiliari oggetto di piano di lottizzazione.
In particolare l'Ufficio, per l'accertamento nr. TFK050601813/2015, non riconosceva efficacia alla rivalutazione, attesa l'incompletezza della perizia di stima, mentre, con riferimento agli altri due accertamenti, si affermava la mancata rivalutazione e, il conseguente, omesso versamento dell'imposta sostitutiva. 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo il difetto di sottoscrizione degli avvisi per mancata allegazione della delega. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello rilevando, in conformità con quanto deciso dalla CTR Campania sul ricorso del contribuente proposto per annualità Ric. 2019 n. 37312 sez.
MT - ud. 26-05-2021 -2- diversa, l'idoneità, ai fini della rivalutazione ex art. 7 I. nr 448/2001, della perizia che non aveva tenuto conto dei terreni e delle aree non edificabili in quanto cedute gratuitamente al comune per effetto della lottizzazione convenzionata.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione Finanziaria denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art 360 10 comma nr. 4 per non avere la CTR esaminato la specifica censura contenuta nel motivo appello relativa alla mancata rivalutazione dei terreni da parte di Antonia Vuotto, dante causa di Giovanni Vuotto, non potendosi la perizia fatta redigere da quest'ultimo estendersi, per le argomentazioni ampiamente esplicitate nel motivo di appello anche a Vuotto Antonia. 1.1 Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per carenza di motivazione e/o motivazione apparente sulla differenziazione delle posizioni tra Vuotto Antonia e Vuotto Giovanni emergenti dagli avvisi di accertamento che, per la prima, tenevano conto della mancata rivalutazione, mentre, per il secondo, evidenziavano la scorrettezza della rivalutazione.
2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa Ric. 2019 n. 37312 sez. MT - ud. 26-05-2021 -3- statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 2.2 Poichè il decisum della CTR investe tutte le aree edificabili, sia quelle di proprietà di Antonia Vuotto che quelle di proprietà di Giovanni Vuotto, deve ritenersi implicitamente rigettato il motivo ritenuto pretermesso dal ricorrente. 3 II secondo motivo va, invece, accolto. 3.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', Ric. 2019 n. 37312 sez. MT - ud. 26-05-2021 -4- esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". 3.2 Nella fattispecie in esame l'Ufficio nell'atto di appello, il cui estratto, per quanto di interesse, è stato riprodotto nel ricorso, in ossequio al principio di specificità, aveva criticato la sentenza di primo grado per non avere esaminato la questione, che interessava due dei tre avvisi di accertamento, della mancata rivalutazione da parte di Vuotto Antonia dei terreni di sua proprietà non potendosi riconoscere efficacia estensiva alla procedura di stima redatta dal geom.
Perna, incaricato da Vuotto Giovanni. 3.3 In ordine a tale thema decidendum la sentenza non ha fornito alcuno spunto motivazionale e pertanto la pronuncia è affetta dalla dedotta nullità.
4. In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte ; • accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di/Consiglio del 26 ma