Italian Supreme Court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning in the Regional Tax Commission's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Amadeus International SRL against a Regional Tax Commission decision. The court found the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding specific procedural defects and failed to explain its logical path. Consequently, the decision was annulled and the case remitted to a newly composed Regional Tax Commission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The Supreme Court annuls a judgment when it exhibits an apparent lack of reasoning, failing to concisely state the facts and legal grounds or the logical path leading to the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34730-2019 proposto da: AMADEUS INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio dell'avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 1; -intimate - avverso la sentenza n. 2446/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.La soc. Amadeus International srl impugnava l'intimazione di pagamento, notificata in data 5/2/2016, sulla scorta di quarantasette cartelle e di sette avvisi di addebito 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso. 3.Sull'impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello ritenendo che la notificazioni degli atti erano state regolarmente effettuate.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2019 n. 34730 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- 1.Con entrambi i motivi di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 6° comma Cost.,36 comma 2° nr. 4 d.lvo 546/1992, 118 disp. att. cpc comma 2° cpc in relazione all'art 360 1° comma nr. 4 cpc; si sostiene la nullità della sentenza in quanto carente di motivazione ed in ogni caso affetta da motivazione apparente.
2. I motivi sono fondati. 2.1 E' ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, Ric. 2019 n. 34730 sez.
MT - ud. 26-05-2021 -3- (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr.Cass n. 2876/2017 1461/2018). 2.2 Nel caso di specie con il secondo e quinto motivo di appello, riprodotti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, Amadeus International srl aveva criticato la sentenza di primo grado per non aver esaminato le questioni oggetto dell'originario ricorso relative :
a) all' inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata con un formato pdf anziché p7m ed in assenza di sottoscrizione;
b) alla mancata indicazione del saggio di interessi applicati;
c) alla mancata corretta sottoscrizione dei ruoli sottostanti alle cartelle di pagamento;
d) alla mancata indicazione sostanziale delle indicazioni previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente. 2.3 Nella partizione della sentenza riservata alle ragioni di diritto si legge quanto segue <<La commissione non accoglie il ricorso. Come dimostrato dalla documentazione in atti le notificazioni sono state regolarmente eseguite e conseguentemente deve escludersi la prescrizione. Deve ribadirsi, altresì l'irrilevanza della notificazioni via pec consentita dall'alt 26 d.p.r 602/1973 comunque sanata dalla comparsa. Va ritenuta l'estraneità alla competenza delle cartelle non configurabili». Ric. 2019 n. 34730 sez. MT - ud. 26-05-2021 -4- 2.4.Nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell'appello. 2.5 Incomprensibile appare l'affermazione <<Va ritenuta l'estraneità alla competenza delle cartelle non configurabili>>. 2.6 Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico- giuridico seguito dalla sentenza.
3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camer