Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary facts and failure to cite binding precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary of the case facts as required by law. The appellant also failed to clearly link their arguments to specific grounds for appeal or prove that a cited precedent had become binding. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a summary of the case facts or fails to clearly connect its arguments to the specific grounds for appeal defined by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 38432-2019 proposto da: ORLANDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI n. 1, presso lo studio dell'avvocato MAURO GERMANI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROAL1, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; (;) - controricorrente - avverso la sentenza n. 2986/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 38432 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- Rg 38432 2019 Orlandi Alessandro c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che Alessandro Orlandi ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe, che, su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2011 per omessi ricavi relativi alla locazione di immobile, ha respinto l'appello del contribuente, confermando la statuizione di primo grado. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito.
Considerato che:
1. Il ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza "per carenza di motivazione, violazione di legge, errata interpretazione di norme di diritto, contrasto di giudicati in violazione dell'art. 360 co. 3 e 5 c.p.c.;
1. in particolar modo la stessa ha violato il principio normativo ex art. 26 dpr. 917 1986 avendo interpretato male detto articolo ed avendolo indicato solo nella parziale stesura e non nel suo complesso".
2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Giova ricordare che l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall'esposizione "sommaria" dei fatti di causa, implica che è inammissibile il ricorso che non contenga una sintesi riassuntiva della materia del contendere, contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750 del 27/10/2016). 2.2 Va poi ribadito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragíoni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (ex multis n. 10862 del 07/05/2018).
Nella fattispecie il ricorrente deduce in modo del tutto generico e confuso una serie di illegittimità riscontrate nella sentenza impugnata, senza un chiaro riferimento alle doglianze, imponendo al giudice di legittimità una inammissibile ricostruzione prima dei fatti di causa e quindi della individuazione dei motivi, riportati indistintamente nell'alveo dell'art. 360 n.. 3 e n. 5. 2.3 Peraltro il ricorrente, pur richiamando un precedente favorevole sulla medesima questione non ne prova il passaggio in giudicato, e ciò inammissibilmente, in quanto affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20964/2018).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 1.700,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 26 maggio 20