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Ordinanza — n. 28277/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax dispute where PEC notification was invalid due to lack of telematic system in Piedmont.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28277/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Formaggio family's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject their tax dispute. The lower court declared the original petition inadmissible because it was notified via PEC before the telematic tax procedure was operational in Piedmont, rendering the notification legally nonexistent and unsanatable. The court ruled that since the required digital infrastructure was absent in the region at the time of notification, the act could not be cured, and the short appeal period never began.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; d.m. 4 agosto 2015: Notifications via PEC are legally nonexistent if the telematic tax procedure is not operational in the relevant region, making such acts incapable of any form of cure.

Parole chiave

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tax dispute notification PEC validity telematic procedure sanation of defects short appeal period Regional Tax Commission procedural inadmissibility notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 156 c.p.c. degli artt.
Art. 48 comma 2 d.lgs. 546/92
Art. 16 d.lgs. 546/92
12 dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che «Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
Art. 326 cod. proc. civ.
5160), sia perché, ai fini della tempestività del ricorso, l'art. 326 cod.
d.P.R. 115 del 2002
art. 156 c.p
Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 156 c.p.c.
art. 326 cod. proc. civ
5160), sia perché, ai fini della tempestività del ricorso, l'art. 326 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. ord. n. 18321/17
Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile" (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16, n.
Cass. ord. n. 17941/16
Cass. ord. n. 9430/2018
Cass. n. 15109/2018
Nella fattispecie, in relazione alla data di notifica del ricorso introduttivo (10 luglio 2015), non rientrando la Regione Piemonte fra quelle per le quali era operativa la disciplina del processo tributario telematico, la notifica è inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria (Cass. n. 15109/2018; n.
Cass. n. 27425/2018
Cass. Sez. U. n. 5160
Cass. Sez. 5 ord. n. 26543 del 2020
Cass. n. 8560/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 32521-2019 proposto da: FORMAGGIO GIANFRANCO, FORMAGGIO LAURA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO PALLOTTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1111/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 22/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 32521 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- R.g. 32521/2019 Formaggio Laura Rita + 1 c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Laura Rita Formaggio e Gianfranco Formaggio ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che ha respinto l'appello dei contribuenti, dichiarando inammissibile l'originario ricorso in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di donazione, ipotecaria e catastale in relazione ad atto registrato il 14 maggio 2012, col quale era stato sciolto parzialmente il trust istituito con precedente atto, limitatamente a un immobile appartenente alla società G.L.F. 90 s.s., di cui i Formaggio erano gli unici soci.

La CTP rigettava il ricorso aderendo alla prospettazione dell'Ufficio secondo cui dal contenuto degli atti e dalla volontà delle parti l'atto soggetto a registrazione era da considerarsi un nuovo atto di trasferimento gratuito dell'immobile, ex art. 20 TUR, come tale soggetto a imposta sulle donazioni nella misura dell'8°/0 ex d.lgs. 346/1990 oltre imposta ipotecaria e catastale. La CTR, in via pregiudiziale e assorbente, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in epoca anteriore all'introduzione di tale strumento notificatorio, riformando sul punto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che la costituzione dell'appellato avesse sanato l'irregolarità della notifica, da considerarsi invece inesistente.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 156 c.p.c. degli artt. 48 comma 2 e 16 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c..

2. Il motivo è infondato.

3. Va premesso che la possibilità per le parti di effettuare le notificazioni a mezzo p.e.c. è consentita solo laddove è operativa la disciplina del processo tributario telematico (previsto in via sperimentale avvenuta soltanto dal 15 aprile 2017 nelle Regioni della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile" (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16, n. 9430/2018).

4. I giudici d'appello, ritenendo che la costituzione dell'appellato avesse sanato la notifica, che era invece, inesistente, secondo la disciplina vigente ratione temporis, hanno violato il superiore principio. Va ribadito il principio consolidato secondo cui nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico. Al riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 156/2015 del contenzioso tributario, fissata al 1° gennaio 2016 dal comma 1 dell'art. 12 dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che «Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ... si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163».

Infine, l'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 comma 3 del d.m. n. 163/2013, ha previsto l'entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso d.m. 4 agosto 2015, vale a dire dal 10 dicembre 2015» (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9430/2018; conf. Cass., Sez. 6, ord. n. 18321/2017;

Cass., Sez. 6 ord. n. 17941/2016).

5. Nella fattispecie, in relazione alla data di notifica del ricorso introduttivo (10 luglio 2015), non rientrando la Regione Piemonte fra quelle per le quali era operativa la disciplina del processo tributario telematico, la notifica è inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria (Cass. n. 15109/2018; n. 27425/2018). Non è pertanto ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in altre fattispecie dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016. Ciò in quanto la notifica eseguita con modalità tecniche non ancora entrate in vigore non può essere ritenuta idonea al conseguimento dello scopo proprio dell'atto, ossia al decorso del termine breve di impugnazione, sia perché le norme che stabiliscono cause di decadenza sono norme di stretta interpretazione (Cass.

Sez. U, 16 marzo 2015, n. 5160), sia perché, ai fini della tempestività del ricorso, l'art. 326 cod. proc. civ. ricollega la decorrenza del termine breve di impugnazione non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, per cui, se la notificazione è eseguita in forma diversa, essa non vale mai a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti del destinatario. Il principio è stato ribadito anche di recente (da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26543 del 2020; 12739 del 26 giugno 2020;

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26543 del 2020, nonché da Cass., n. 8560/2019; n. 15109 del 2018, n. 27425/2018 n. 27425/2018; n. 18321/2017), e viene confermato, non ravvisando il Collegio elementi idonei a giustificare il revirement suggerito dalla parte ricorrente.

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 26 maggio 2021 Il Presidente D