Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to request suspension by December 31, 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to request suspension of proceedings by the December 31, 2020 deadline. Although the taxpayer had submitted payment requests, the law mandates automatic extinction without further action if no suspension request is filed within the specified period. Consequently, the taxpayer's cassation appeal was dismissed, and the costs of the extinguished proceedings were assigned to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. 119/2018, Art. 6, comma 13: In the absence of a suspension request filed by December 31, 2020, proceedings are automatically declared extinguished by the President's decree, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15509-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro AMADEI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO n. 2, presso lo studio dell'avvocato SILVIA SICCARDI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2392/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL' EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA 1A TORRE. Ric. 2019 n. 15509 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- r.g. n. 15509/2019 Agenzia delle entrate c/ Amadei Alberto Ritenuto che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Emilia Romagna n.2392/2018, dep. il 15 ottobre 2018, che in controversia su impugnazione di Alberto Amadei di avvisi di accertamento per Irpef anni 2007, 2008, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia a causa della tardività dell'atto di gravame, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado.
La CTP, aveva accolto il ricorso di Alberto Amadei, per il motivo assorbente del difetto di sottoscrizione non essendo stata prodotta in giudizio la delega di firma o di funzioni. La CTR ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività dell'appello dell'Ufficio ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con compensazione delle spese, in considerazione della erroneità della decisione di primo grado. Il contribuente si costituisce con ricorso contesta la notificazione del ricorso per cassazione via PEC ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per essere stato proposto ex art. 360 n. 3 anziché ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c..
Contesta la mancata allegazione della ricevuta di spedizione del plico raccomandato (avendo allegato solo l'avviso di ricevimento) che indica come data di spedizione il 14.3.2014 e timbro postale del 18 marzo 2014, con conseguente scadenza del termine per appellare il 15 marzo 2014, diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia. Considerato che: Va premesso che ai sensi del dl. 119/2018 per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2020, il comma 13 dell'articolo 6 dispone che "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente".
Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse - contribuente o Agenzia delle entrate - presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione. Nella fattispecie il contribuente ha presentato due domande di definizione per le annualità oggetto del presente giudizio presentata all'agenzia delle entrate con attestazione di conformità e modello (F24) attestante il pagamento.
Il giudizio può pertanto dichiararsi estinto (v. Cass. n. 7638/2021; conf. Circ. Agenzia entrate 1.4.2019 n. 6, che si condivide). Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, dell'articolo 6. In virtù del principio di compensazione delle spese, di cui alla predetta disposizione, deve ritenersi che per le liti definite in via agevolata sia escluso anche il recupero del contributo unificato prenotato a debito che, a norma dell'articolo 158 del testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2002, n. 115, può avvenire soltanto a seguito di condanna di controparte alla rifusione delle spese.
Visto l'art. 391 c.p.c.,
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Roma, 26 maggio 2021 Il Presidente Dott. Rober