Italian Supreme Court allows revocation appeal for factual error regarding appeal notification timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the Regional Tax Court's rejection of a revocation appeal, ruling it inadmissible due to a lack of specific grounds. The applicant argued the court erred factually by failing to verify the timeliness of an appeal based on documentary evidence. The court held that the applicant implicitly referenced the correct legal ground for factual error, thereby satisfying the requirement for a clear identification of the issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 c.p.c., n. 4; Art. 64 d.lgs. 546/92: A revocation appeal is admissible even if the specific legal ground is not explicitly stated, provided the factual error is clearly identifiable from the arguments presented.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6215-2019 proposto da: MARTINELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio dell'avvocato LICCARDO LANDOLFI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO LANDOLFI, S.ABRINA MAROTTA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 6807/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 12/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 06215 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- R.g. 6215/2019 Martinelli Giuseppe c/Agenzia delle entrate Ritenuto che: Giuseppe Martinelli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania (6807/19/2018 dep. 12.7.2018) che in relazione al ricorso per revocazione della sentenza della CTR Campania n. 2268 dep. 10.3.2017 - che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardiva notificazione, nonostante la asserita ritualità della notifica dell'appello, "notificato in data 26/5/2016 e ricevuto dall'Ufficio in data 30/5/2016" come riconosciuto dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni- ha respinto il ricorso.
La CTR ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione in quanto il Martinelli non aveva indicato nel ricorso a quale dei casi di revocazione ex art. 395 c.p.c. intendesse fare riferimento, in "assoluta mancanza degli elementi e dei motivi specifici posti a fondamento della pronuncia rescissoria", limitandosi a lamentare l'errore di fatto individuato nella mancanza di prova della tempestività dell'appello, senza "alcun cenno alle argomentazioni di merito contrapposte all'accertamento tributario ed a sostegno dell'appello avverso la sentenza di primo grado" riportando solo l'esposizione del motivo di revocazione (domanda rescindente).
L'Agenzia si costituisce ex art. 370 comma 1 c.p.c. Considerato che:
1. Col primo motivo, si deduce violazione dell'art. 64 d.lgs. 546/92 e art. 395 c.p.c.. n. 4, ex art. 360 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 64, 65 comma 2, d.lgs. 546/92, art. 53 d.lgs. 546/92, art. 395 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c..
2. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati. 2.1.Quanto alla mancata indicazione del caso di revocazione dedotto in relazione all'art. 395 c.p.c., essendosi il ricorrente riferito all'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la regolarità della notifica dell'appello, ha implicitamente fatto riferimento al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., con ciò consentendo di individuare con chiarezza il contenuto della doglianza. Va sul punto ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. n. 27199 del 16/11/2017), secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Peraltro i principi espressi in relazione al processo di legittimità quanto alla erronea o carente intitolazione del motivo di ricorso possono essere applicati anche alla fattispecie, in relazione ai principi del giusti processo, escludendo l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, n. 25557 del 27/10/2017). 2.2.Giova ricordare che i presupposti per la revocazione in relazione alla rilevanza dell'errore ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., che consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. 5.7.2004 n. 12283;
Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass. 9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171; Cass.15.12.2011 n. 27094). 2.3. Nella fattispecie trattasi di errore percettivo circa l'esistenza di un fatto risultante dagli atti o documenti di causa (notifica dell'appello alla sentenza della CTP di Caserta n. 8039/3/2015 in data 26.5.2016, ricevuto il 30.5.2016), che, ove esattamente compreso, avrebbe potuto determinare - tenuto conto della data di deposito della sentenza di primo grado e della ricevuta di spedizione dell'appello) una diversa valutazione della situazione processuale (cfr.
Cass. n. 7617 del 28/03/2018).
3. Va altresì rilevato, con riferimento alla revocazione nel processo tributario (ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992), che deve ritenersi affetta da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo sull'intero oggetto del contendere (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 7617 del 28/03/2018 (Rv. 647693 - 01) e che l'atto introduttivo con cui la parte domanda la revocazione della sentenza d'appello ricomprende anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand'anche quest'ultima non sia formulata in modo esplicito (Sez. 5 - , Sentenza n. 19450 del 18/09/2020 (Rv. 658872 - 01). 3.1.Costituisce altresì principio consolidato quello secondo cui i presupposti per la revocazione, in relazione alla rilevanza dell'errore - che consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa - sussistono a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; che l'erronea percezione del fatto contestato abbia i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e ( r gli atti di causa; che il fatto contestato riguardi solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incide unicamente sulla pronuncia della Corte.
Ciò in quanto t/ l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. 5.7.2004 n. 12283; Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass. 9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171; Cass.15.12.2011 n. 27094). 3.2.Nella fattispecie la dedotta mancata verifica della tempestività dell'appello alla luce della documentazione in atti involge, ove accertata, un errore di fatto rilevante ex art. 395 n. 4 c.p.c.. 3.3.Alla luce degli indicati principi ha pertanto errato la CTR a dichiarare inammissibile il ricorso in revocazione, in quanto non contenente anche l'espressa domanda di pronuncia sul giudizio rescissorio, avendo la parte chiesto la mera revocazione - per errore di fatto - della decisione impugnata.
4. La sentenza impugnata non è conforme agli indicati principi, per cui va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anch