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Ordinanza — n. 28231/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it requests re-evaluation of evidence and witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28231/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground was a request for a different evaluation of the evidentiary record. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly assessed the testimony of his sister, while the respondents did not file any defense. The court rejected this claim as it constitutes an impermissible attempt to substitute the appellate court's factual appreciation.

Regesto Legislator

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Art. 116, 113 c.p.c.; 2697 c.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a different evaluation of the evidence or the appreciation of witness testimony given by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal evidence re-evaluation witness testimony appellate court Cassation procedure garanzia in caso di evizione recesso dal contratto contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 92 c.p.c.
e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 92 c.p.c.; nullità della sentenza derivante dalla violazione del medesimo combinato normativo che precede".
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 92 c.p
e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 92 c.p.c.; nullità della sentenza derivante dalla violazione del medesimo combinato normativo che precede".

Giurisprudenza citata

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Cass. 4543/2019
Cass. 4543/2019), di diversa valutazione del quadro probatorio del processo e in particolare dell'apprezzamento dato dalla Corte d'appello della testimonianza della sorella del ricorrente (v.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11828-2020 proposto da: MATTIOLI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO D'AMBROSIO; - ricorrente - contro LUNA LAURA, LUNA TOMMASO; - intimati - avverso la sentenza n. 1169/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Gianluca Mattioli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1169/2019, che ha rigettato il gravame fatto valere dal ricorrente.

Il Tribunale di Latina aveva in primo grado respinto la domanda proposta da Mattioli di accertamento della nullità del contratto di vendita di un immobile e quella subordinata di pronuncia dell'annullamento e della risoluzione del medesimo contratto. Gli intimati Laura e Tommaso Luna non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta "violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 116, 113 c.p.c. e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 92 c.p.c.; nullità della sentenza derivante dalla violazione del medesimo combinato normativo che precede".

Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019), di diversa valutazione del quadro probatorio del processo e in particolare dell'apprezzamento dato dalla Corte d'appello della testimonianza della sorella del ricorrente (v. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un Ric. 2020 n. 11828 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 aprile 2021. - Il P ident Luigi G' • Lo DEPOSITATO IN CA