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Ordinanza — n. 28228/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming false application of forensic handwriting analysis rules and procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28228/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding forensic handwriting analysis and procedural nullity. The appellant argued that the lower court violated standard practices of forensic graphology and failed to observe specific procedural prescriptions, while the condominium contended the appeal lacked legal basis. The court ruled that the appellant's vague references to forensic practices did not meet the strict specificity requirements of Article 366 of the Code of Civil Procedure, rendering the grounds for cassation inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: Motions for cassation must precisely specify the legal violation; vague references to forensic practices or requests for re-evaluation of evidence without specific legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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forensic handwriting analysis cassation appeal inadmissibility specificity of grounds procedural nullity Code of Civil Procedure credito contestato domanda di fallimento azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
(circa il contenuto dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 366 c.p.c., v.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 360 c.p
art. 366 c.p
(circa il contenuto dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 366 c.p.c., v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 23745/2020
la pronuncia delle sezioni unite n. 23745/2020).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9543-2020 proposto da: MELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 9, presso lo studio dell'avvocato LORENZO COLEINE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO FORMOSI; - ricorrente - contro CONDOMINIO VIA CESARE BATTISTI 164 VIA M. PACUVIO N. 24 IN TARANTO, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO, 32, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DI DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO IPPOLITO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Gabriele Mello ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 28/2020 che ha rigettato il gravame da egli fatto valere. La Corte d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di querela di falso proposta da Mello nell'ambito di un processo in cui aveva impugnato delle delibere condominiali e aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su domanda del Condominio, eccependo di non avere sottoscritto le ricevute di ritorno relative alla comunicazione delle delibere impugnate.

Resiste con controricorso il Condominio Via Cesare Battisti 164 (Taranto). Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vengono unitariamente trattati dal ricorrente:

a) il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione delle ordinarie prassi di grafologia forense";

b) il secondo motivo contesta "nullità della sentenza o del procedimento", quale conseguenza della "mancata osservanza delle reclamate prescrizioni grafologiche forensi". I due motivi sono inammissibili, in quanto sembrano parificare le prassi di grafologia forense - peraltro solo invocate e non specificate - alle disposizioni di legge di cui al n. 3, dell'art. 360 c.p.c. (circa il contenuto dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 366 c.p.c., v. la pronuncia delle sezioni unite n. 23745/2020). Ric. 2020 n. 09543 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- 2. Inammissibile è anche il terzo motivo, che richiama in rubrica un parametro ("l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") non applicabile ratione temporis alla fattispecie e si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, di rivalutazione delle risultanze probatorie del giudizio.

3. Infine il quarto motivo denuncia "travisamento del ruolo processuale del procuratore generale" in quanto "la Corte d'appello avrebbe dovuto epurare la richiesta - di rigetto dell'appello - avanzata dal procuratore generale sulla querela di falso, in quanto l'intervento del pubblico ministero sarebbe da intendersi come accusatorio e giammai inquisitorio". Il motivo è inammissibile in quanto non considera che è proprio del ruolo del pubblico ministero, che intervenga in un processo, chiedere un determinato provvedimento al giudice, così come fa la parte privata. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 09543 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 apri