Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the lawyer representing the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, represented by Angelo Buonfrate, submitted a voluntary renunciation under Article 390 of the Civil Procedure Code, which the opposing party accepted. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs were assigned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the litigation without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 8021 - 2020 R.G. proposto da: Avvocato ANGELO BUONFRATE - c.f. BNFNGL64R29L049W - rappresentato e f difeso, disgiuntamente e congiuntamente, da sé medesimo, ai sensi dell'art.86 cod. proc. civ., e, in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'avvocato Cosimo Buonfrate; elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Taranto, alla via Tommaso d'Aquino, n. 166, presso il proprio studio. RICORRENTE contro AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO - c.f. 02026690731 - in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato Eleonora Coletta ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 383/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che il ricorrente, avvocato Angelo Buonfrate, ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso; preso atto che la controricorrente ha apposto il suo visto - per accettazione - in calce alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta; dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dall'avvocato Angelo Buonfrate ed iscritto al n. 8021 - 2020 R.G. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021 Il presidente dott. Lorenzo Orilla ogg