Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove receipt of notification notice by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove receipt of the postal notification notice for the cassation petition. The lower court ruled the appeal procedurally flawed due to the missing receipt confirmation, which is essential for establishing the initiation of the adversarial process. Since the appellant offered no defense and did not request an extension, the court applied the rule that such defects cannot be cured ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.: The receipt notice for cassation petitions is required solely to prove the perfection of notification; without it and absent a request for extension, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
A- C---- ORDINANZA sul ricorso 21879 - 2019 R.G. proposto da: ARMANDO SPOSATO & C. s.a.s. - p.i.v.a. 02054760786 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Acri (CS), alla via don Luigi Sturzo, n. 26, presso lo studio dell'avvocato Antonio Algieri che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro FONDAZIONE "ROBERTA LANZINO" Onlus - c.f. 02463259727 - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 190/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO "2., - '.1 At.
1. Con citazione del 3.2.2012 la "Armando Sposato & C." s.a.s. conveniva dinanzi al Tribunale di Cosenza la fondazione "Roberta Lanzino" onlus. Chiedeva accertarsi e dichiararsi l'insussistenza, su terreno di sua proprietà, della servitù di passaggio pretesa dalla fondazione, con ordine alla convenuta di astenersi da qualsivoglia turbativa e condanna della convenuta alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate ed al risarcimento del danno.
2. Si costituiva la fondazione "Roberta Lanzino" onlus. Instava per il rigetto dell'avversa domanda.
3. Con sentenza n. 1082/2014 l'adito tribunale accoglieva la domanda dell'accomandita attrice. Evidenziava il tribunale, in ordine all'eccepita improcedibilità della domanda, che l'allegata documentazione dava riscontro del regolare esperimento del tentativo di mediazione antecedentemente all'instaurazione del giudizio.
4. Proponeva appello la fondazione "Roberta Lanzino" onlus.
5. Resisteva la "Armando Sposato & C." s.a.s.
6. Con sentenza n. 190/2019 la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della gravata sentenza, dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta in prime cure dall'accomandita appellata. Evidenziava la corte che non poteva ritenersi regolarmente esperita la mediazione obbligatoria. Evidenziava che, ai fini della prova dell'avvenuta comunicazione alla fondazione appellante dell'avvio del procedimento di mediazione, non era sufficiente la documentazione allegata in dipendenza della mancata produzione dell'avviso di ricevimento attestante la comunicazione della giacenza.Evidenziava altresì che l'esclusione delle ipotesi di mediazione obbligatoria dal disposto dell'art. 5, 2° co., del dec. Igs. n. 28/2010 induceva a ritenere che il giudice del gravame non potesse sanare ex officio il vizio di procedibilità.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Armando Sposato & C." s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. La fondazione "Roberta Lanzino" onlus non ha svolto difese.
8. Il relatore, "riservato il riscontro dell'a.r. della notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione", ha formulato ai sensi dell'art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
9. La s.a.s. ricorrente ha depositato memoria.
10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, 2° co., del dec. Igs. n. 28/2010 nel testo in vigore dal 1° luglio 2018. Deduce che la corte di merito ha erroneamente interpretato la disposizione di cui al 2° co. dell'art. 5 del dec. Igs. n. 28/2010, allorché ha ritenuto che ne fuoriuscissero le ipotesi di mediazione obbligatoria. Deduce che, ai sensi del 2° co. dell'art. 5 cit., nel testo in vigore dall'1.7.2018, anche in appello il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione.
Deduce quindi che ben avrebbe potuto la corte distrettuale disporre l'avvio del procedimento di mediazione e comunque che è mancata al riguardo la debita valutazione discrezionale da parte della corte territoriale.11. Con il secondo motivo - formulato subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo - la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 890/1982 e dell'art. 25 del d.m. 1.10.2008 (regolamento postale). Deduce che ha errato la corte d'appello a ritenere che fosse necessaria l'allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata inoltrata alla "Roberta Lanzino" e con cui le era stato dato avviso della giacenza del plico postale recante comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione.
Deduce che si è al cospetto della "compiuta giacenza" correlata alla notifica a mezzo posta non già di un atto giudiziario bensì di una ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del regolamento postale.
12. Il ricorso è inammissibile.
13. Invero la s.a.s. ricorrente non ha allegato entro l'adunanza camerale l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78766834039-9 spedita alla fondazione "Roberta Lanzino" onlus, presso lo studio dell'avvocato Manfredo Piazza, in Cosenza, alla via Negroni, n. 53, in data 15.7.2019 dall'ufficio postale di Acri, avviso di ricevimento atto a comprovare la notifica del ricorso per cassazione alla medesima fondazione (vedasi certificazione della cancelleria in data 30.7.2021, attestante la mancanza agli atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 687668340398 spedita in data 15.7.2019 per la notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione; nella medesima certificazione si puntualizza che "gli avvisi di ricevimento allegati al ricorso sono riferiti alla raccomandata n. 76487605447-5 spedita in data 17.2.2012 dall'avv.
Mochele Spezzano"). Al contempo la ricorrente non ha, neppure in memoria, formulato richiesta di essere rimessa in termini per il deposito dell'avviso di ricevimento.14. Su tale scorta è sufficiente il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art.379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal 10 co. della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, 2° co., cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, 1° co., della legge n. 890 del 1982 (cfr.
Cass.5 (ord.) 12.7.2018, n. 18361; Cass. (ord.) 28.3.2019, n. 8641; Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25552).
15. La fondazione "Roberta Lanzino" onlus non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.
16. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2021. Il