Consumer status granted to minority shareholder guarantor; Milan court lacked jurisdiction; Teramo court competent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for jurisdictional regulation admissible, transferring competence to the Teramo court. The court found that the guarantors, despite holding minor shares and working as employees, were consumers because their guarantee was not functionally linked to their professional activities. Consequently, the Milan court's rejection of the consumer exception was overturned, establishing that minor shareholding excludes the presumption of business activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 comma 2 Codice del Consumo; Art. 380 ter c.p.c.: In guarantee contracts, a natural person is a consumer if the guarantee is not functionally linked to their professional activity, and holding minor shares or performing non-managerial roles does not negate this status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15917-2020 proposto da: PULCINI DOMENICO, PIGNELLI CLAUDIO, COCCIA NANDO, PERLE FIA FERDINANDO, DI BENEDETTO PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RUFFINI, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA SOTGIU; - ricorrenti - contro UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA MEROLA; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2781/2020 del TRIBUNALE di MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CELESTE che visto l'art. 380 ter cpc, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Teramo competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge. Ric. 2020 n. 15917 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: con ricorso per regolamento facoltativo di competenza Ferdinando Perletta, Domenico Pulcini, Nando Coccia, Pietro Di Benedetto, Claudio Pignelli, hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Unicredit Leasng, s.p.a., nei loro confronti quali fideiussori di canoni di "leasing" inevasi dalla s.r.l.
Domoclima; in particolare, è stata respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Teramo quale luogo di residenza di tutti i ricorrenti, sollevata in ragione della dedotta qualità di consumatori; il Tribunale di Milano ha osservato che tale qualità non può riconoscersi in ragione della non trascurabile partecipazione al capitale sociale degli opponenti, compresa in una forbice per ciascuno tra 1'8% e il 15%, e, al contempo, della qualità di dipendenti della società garantita, con esclusione, pertanto, di scopi di natura privata sottesi alla stipula delle garanzie; il regolamento articola un motivo; resiste Unicredit Leasing, s.p.a.; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che: con l'unico motivo i ricorrenti deducono che la necessaria valutazione funzionale dell'estraneità propria del rapporto fideiussorio alla propria attività professionale emerge dalle quote minoritarie e dalla tipologia delle mansioni svolte quali dipendenti, inidonee a incidere sulla gestione sociale, eccetto che, quanto a Perletta, per un brevissimo periodo dell'anno 2014, a fronte delle garanzie stipulate nel 2011, quando il suddetto fu nominato amministratore a séguito di fatti di rilevanza penale coinvolgenti il precedente soggetto in quella carica;RG n 15917 del 2020 Cons. rel.
Paolo Pprreca Rilevato che: il ricorso è fondato; come osservato dal Pubblico Ministero, questa Corte ha progressivamente chiarito, in dialogo anche con la giurisprudenza sovranazionale, che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale rispetto al quale non può far gioco a questi fini l'accessorietà dei contenuti, come affermato dalla nomofilachia unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C- 74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionaile al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., 16/01/2020, n. 742, Cass., 24/01/2020, n. 1666, Cass., 03/12/2020, n. 27618); deve quindi darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass., 13/12/2018, n. 32225); nel caso le partecipazioni societarie sono risultate del tutto minoritarie (come riportato in parte narrativa), ed è logicamente da escludere che si possano sommare come sostiene Unicredit Leasing, posto che i fideiussori non costituiscono un unico soggetto giuridico né un unico centro di interessi: diversamente basterebbe concordare una minima e irrilevante partecipazione sociale per eludere la finalità di tutela normativa; inoltre, non sono risultate qualità gestorie incidenti, men che meno al momento della stipula del contratto, né le mansioni di mero ordine allegate e non contestate (agente venditore, magazziniere, ragioniere contabile, autista facchino) depongono, in ottica di sussunzione, per la minima capacità d'interferenza gestoria, essendo piuttosto indici del contrario;RG n 15917 del 2020 Cons. rel.
Paolo Vorreca ne discende che risulta carente quel collegamento funzionale che possa giustificare normativamente la conclusione di una stipula nell'ambito di un'attività d'impresa ovvero professionale e quale atto strumentale alla stessa; l'ulteriore conseguenza è la nullità della relativa clausola derogatoria, ex art. 33, comma 2, del codice del consumo; 9 spese secondo soccombenzar,4 P.Q.M . La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Teramo. Condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in 2.000,00 euro oltre a 200,00 per esborsi e al 15% di spese forfettarie, nonché accessori legali.
Roma, 18 maggio 2021 Il Presidente cocaue,RE ESPERTO Maria Antonia Chieco DEPOSITATO IN CANCELLERIA o