Italian Court dismisses appeal claiming apparent lack of reasoning regarding road maintenance liability and driver negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Lizzanello inadmissible for manifestly inadmissible grounds. The municipality argued the lower court failed to address contradictions between testimonial and documentary evidence regarding a manhole cover incident and omitted to examine the water utility's potential joint liability. The court rejected these claims, stating the appellate decision was clearly reasoned on custodial responsibility, lack of proof for the utility's fault, and the absence of conclusive negligence by the driver, rendering the appeal's requests for a retrial of facts impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5; Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.: An appeal based on the apparent lack of reasoning is inadmissible if the challenged decision's motivation is clearly decipherable and does not require a re-examination of the evidentiary record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37382-2019 proposto da: COMUNE LIZZANELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MARCHELLO; - ricorrente - contro ANTONAZZI FEDERICA, MEZZO PIERPAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE GIORGI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - (47 \ contro ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 1037/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2019 n. 37382 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- k Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Pierpaolo Riezzo e Federica Antoniazzi convenivano in giudizio il Comune di Lizzanello esponendo che la seconda, alla guida di un'autovettura di proprietà del primo, transitava, lungo una via dell'ente locale, sopra un tombino della rete fognaria, posto al centro della carreggiata, il cui coperchio si apriva determinando, al passaggio delle ruote, lo scoppio dei pneumatici, la perdita di controllo del mezzo, e quindi danni alla cosa e alla guidatrice, di cui gli attori chiedevano pertanto il risarcimento; il Comune di Lizzanello chiamava in manleva l'Acquedotto Pugliese, s.p.a., che aveva installato il tombino; il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia parzialmente riformata, solo in punto di "quantum" dei danni al mezzo, dalla Corte di appello che, ritenuto applicabile l'art. 2051, cod. civ., alla fattispecie, escludeva fosse risultata prova dell'imprudenza della conducente tale da integrare il fortuito; avverso questa decisione ricorre per cassazione il Comune di Lizzanello articolando due motivi, corredati da memoria; resistono con controricorso Pierpaolo Riezzo e Federica Antoniazzi;
Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, perché la Corte di appello non avrebbe preso posizione sulla dedotta contraddittorietà tra prove testimoniali e documentali, e sulla parimenti allegata idoneità a integrare il caso fortuito, interruttivo del nesso causale, della condotta imprudente della guidatrice, che ai Carabinieri intervenuti aveva dichiarato di aver visto, «giunta nei pressi», il tombino fuori del suo alloggiamento; con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, atteso che la Corte di appello non avrebbe preso RG n 37382 del 2019 Cons. rel.
Paolo Porreca posizione, se non apoditticamente, sulla dedotta responsabilità, in manleva o comune nei confronti dei pretesi danneggiati, del titolare del servizio idrico chiamato in causa; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono manifestamente inammissibili; le censure, rispetto alle quali nulla sposta la memoria illustrativa, sono all'evidenza dirette a ottenere una rilettura delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità; dev'essere evidenziato che opera il divieto di deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a mente dell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base del doppio rigetto conforme (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994 e Cass., 12/01/2021, n. 267); quanto al resto, la motivazione in parola è chiaramente decifrabile, affermando che:
a) l'incidente era occorso a causa dello scoperchiamento del tombino;
b) l'obbligo conseguente alla responsabilità custodiale a titolo proprietario comprendeva le opere accessorie alla strada comunale, come tali facenti parte del tratto percorribile;
c) non vi era prova della riferibilità di una qualche responsabilità al gestore del servizio idrico, potendo trattarsi di spostamento dovuto a cedimento del sedime stradale;
d) non vi era alcuna prova di un'assorbente colpa della guidatrice, rimasta una mera ipotesi; quanto all'ultimo punto, e ferma l'indeducibilità di un omesso esame per quanto sopra ricostruito, il fatto che la guidatrice avesse riferito ai carabinieri di aver visto il tombino fuori dell'alloggiamento, non avrebbe neppure il carattere potenzialmente dirimente che l'ente locale vorrebbe attribuirgli, RG n 37382 del 2019 Cons. rel. Paolo Dreca potendo riferirsi a un disallineamento non tale da indurre a evitarlo, sempre che fosse possibile come non è dato neppure ipotizzare astrattamente; spese secondo soccombenza,
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti liquidate in euro 3.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 18 maggio 2021 Il Presidente ,1,0tV,V,SVtgTO CA.bMaria Antonia Chicco la.1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi; _ A-123