Court dismisses appeal against bankruptcy declaration, ruling gross revenue includes monopoly sales proceeds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Claudio Longo against the bankruptcy declaration of his sole proprietorship. Longo argued that gross revenue for bankruptcy thresholds should only include commissions from tobacco sales, excluding the full sale price of monopoly goods. The court upheld the lower court's decision, confirming that gross revenue must encompass all sales proceeds, including those from monopoly items, alongside other business activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 2 I.f.; Art. 2425 lett. A c.c.: Gross revenue for bankruptcy threshold assessment includes all sales proceeds from monopoly goods, not merely commissions, and must be calculated based on ordinary business operations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7324-2019 proposto da: LONGO CLAUDIO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIOVANNI PIETRO SANNA, con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- IPPOBET s.r.1.; FALLIMENTO di LONGO CLAUDIO; - intimati - avverso la sentenza n. 2/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/04/2021 dal consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza emessa il 24.9.18, il Tribunale di Savona dichiarò il fallimento di Claudio Longo, quale titolare dell'omonima impresa individuale, sulla base di un debito oggetto di una sentenza emessa nel 2017 dal Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che lo aveva condannato al pagamento, in solido con Roberta Aimone, in favore della Ippobet s.r.I., della somma di euro 89.040,00, oltre interessi legali e spese. Il Longo propose reclamo avverso la suddetta sentenza, rilevando: di non essere imprenditore commerciale, quale titolare di una tabaccheria, svolgendo solo un'attività d'intermediazione tra lo Stato fornitore e il consumatore finale; il Tribunale aveva errato nel valutare, ai fini dell'assoggettabilità al fallimento ex art. 1 I.f., anche l'incasso lordo dei beni venduti, anziché i soli aggi percepiti con la vendita dei beni di monopolio.
Si costituì la curatela e il creditore istante Ippobet s.r.I Con sentenza emessa il 16.1.19, la Corte d'appello di Genova respinse il reclamo, osservando che: i requisiti di cui all'art. 1 I.f. erano applicabili a tutte le imprese commerciali, indipendentemente dall'attività svolta; al riguardo, era applicabile l'art. 2425 c.c., lett. A, nn.1 e 5, in ordine ai ricavi lordi nell'ambito dei quali erano da annoverare tutti i proventi e gli incassi dell'impresa derivanti dalle vendite e non soltanto gli utili netti ovvero i ricavi risultanti dalle detrazioni fiscali, ma tutti gli incassi lordi, comprensivi cioè anche dei costi di base e delle imposte; tale normativa era certo applicabile anche alla vendita di generi di monopolio, a prescindere dal regime fiscale, considerando che, nel caso concreto, l'unica differenza rispetto alle altre imprese, irrilevante ai fini di cui all'art. 1 I.f., consisteva nel fatto che sia il costo-base che l'utile erano Ric. 2019 n. 07324 sez.
M1 - ud. 08-04-2021 -2- determinati dall'ente pubblico monopolista; l'imprenditore svolgeva anche altre attività di vendita di prodotti diversi. Il Longo ricorre in cassazione con unico motivo. Non si sono costituiti il fallimento e la creditrice Ippobet s.r.l. RITENUTO CHE L'unico motivo denunzia violazione degli artt. 1, comma 2, I.f., 2425, lett. A), n.1, c.c., 29, comma 4, I. n. 1293/57, 18 d.p.r. n.600/73, 115 e 116, c.p.c., in quanto la Corte d'appello non aveva correttamente applicato le norme citate che, nel richiamare anche la relativa normativa fiscale (come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi trascritte nel ricorso) escludono che nel computo dei ricavi contabili debba essere indicato anche l'importo delle somme incassate dalla vendita dei beni di monopolio.
Il motivo è infondato in quanto è corretta e non censurabile la decisione impugnata che, al fine della verifica del requisito di cui all'art. 1, comma 2, I.f., per l'assoggettabilità al fallimento dell'imprenditore, ha qualificato come ricavi, ex art. 2425, lett. A, c.c., i proventi delle vendite dei generi di monopolio e non solo gli aggi, come preteso dal ricorrente, confermando la sentenza dichiarativa del fallimento del Longo. Va altresì rilevato che, come evidenziato dalla Corte territoriale, il ricorrente vendeva anche prodotti diversi da quelli di monopolio.
Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), I.fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle voci n. 1) ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5) ("altri ricavi e proventi") dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), c.c., poiché il Ric. 2019 n. 07324 sez. M1 - ud. 08-04-2021 -3- criterio quantitativo dei ricavi lordi annui va correlato alla sola gestione ordinaria dell'impresa, restando fuori dal relativo computo i "proventi finanziari", le "rivalutazioni" e i "proventi straordinari", rispettivamente indicati dall'art. 2425, lett. C), D) ed E), c.c., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 139 del 2015 (Cass., n. 31825/18).
Infine, va condiviso anche il rilievo della Corte territoriale circa l'irrilevanza, ai fini della pronuncia sui requisiti per la dichiarazione di fallimento in questione, della normativa fiscale speciale ratione materiae applicabile alle imprese che vendono generi di monopolio. Nulla per le spese, non essendo costituite le parti intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021. I Pres