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Ordinanza — n. 28143/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax tribunal decision for failing to explicitly motivate special reasons for cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28143/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower tax tribunal's decision to compensate litigation costs without explicitly stating the required 'special and exceptional reasons.' The appellant argued the first instance court relied on incongruous reasoning regarding property possession to justify cost compensation. The court ruled that the statutory requirement for explicit motivation was violated, leading to the quashing of the lower judgment and remittal to a newly composed tax tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992; When tax tribunals compensate litigation costs, they must explicitly motivate special and exceptional reasons, and vague references to the opposing party's conduct are insufficient.

Parole chiave

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tax tribunal cost compensation special reasons explicit motivation procedural violation remittal to tribunal litigation expenses compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, D.Lgs. n. 156/2015
546/1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2206 del 2019
Cass. n. 2206 del 2019; v.
Cass. n. 23059 del 2018
anche Cass. n. 23059 del 2018, Cass.
Cass. n. 6059 del 2017
23059 del 2018, Cass. n. 6059 del 2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 391-2020 proposto da: ROMANO ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA SCARPA; - ricorrente - contro COMUNE DI FISCIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 4125/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 14 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l'appello proposto da Alfonso Romano avverso la decisione di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente contro l'ingiunzione fiscale emessa dal Comune di Fisciano per Tarsu 2007-2008, aveva compensato le spese del giudizio «sussistendone giusti motivi». Osservava la CTR che «Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, la ragione che giustifica la compensazione delle spese è stata in realtà esposta dai giudici provinciali, ed è ravvisabile dal contesto complessivo della motivazione della sentenza che si riporta alla corretta azione di recupero del Comune anche se non corroborata dalla prova finale del possesso del cespite da parte del contribuente definitone "presumibilmente possessore"».

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Comune di Fisciano è rimasto intimato. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con l'unico motivo dedotto il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - censura la sentenza impugnata per avere ritenuto giustificata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado sulla base di argomentazioni incongrue e inidonee a configurare gravi ed eccezionali ragioni.

Il ricorso è fondato. Poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato il 4 aprile 2016, trova, nella specie, applicazione ratione temporis l'art. Ric. 2020 n. 00391 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156/2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, il quale prevede che le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

A tale parametro normativo vanno dunque riferite le argomentazioni addotte dal ricorrente, avendo questi del resto censurato la pronuncia impugnata deducendo l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Tanto premesso, rileva la Corte che la sentenza impugnata è errata per avere ritenuto, a fronte della statuizione del primo giudice limitata all'affermazione della «compensazione delle spese di giudizio sussistendone giusti motivi», di poter enucleare le ragioni della disposta compensazione dal contesto complessivo della motivazione della decisione, in contrasto con il dato normativo del citato art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, il quale richiede che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali debbano essere espressamente motivate.

Inoltre, le ragioni della compensazione indicate in sentenza («corretta azione di recupero del Comune anche se non corroborata dalla prova finale del possesso del cespite da parte del contribuente definitone "presumibilmente possessore"») si palesano poco intellegibili ed illogiche, configurandosi così il vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 2206 del 2019; v. anche Cass. n. 23059 del 2018, Cass. n. 6059 del 2017). Ric. 2020 n. 00391 sez. MT - ud. 12-05-2021 -3- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 12 maggio 2021. Il Presidente Antonio