Italian Supreme Court dismisses INPS appeal for late prescription exception failure in pension revaluation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling granting pension revaluation to Gianna Marsala. The INPS argued the appeal violated procedural rules by failing to address a prescription defense, but the court found the exception was not formally raised in the appeal brief. Consequently, the court held that the late submission of the prescription defense precluded its consideration in the second instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 436 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An exception of prescription strictly admissible only at the instance of the party is not deemed re-raised in the appeal degree if not formally and timely deduced in the appeal brief, even if the first instance judgment implicitly disallowed the claim for other reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 37914-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATT ERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro MARSALA GIANNA , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO BUSUITO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 371/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALAHORE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di Gianna Marsala alla rivalutazione contributiva ex art. 13 1. n. 257/1992 nei periodi compresi tra il 15.10.1968 ed il 29.10.1975 e tra il 15.12.1975 ed il 31.12.1992 ed ha condannato l'INPS alla rivalutazione della relativa posizione contributiva unitamente al pagamento delle consequenziali differenze pensionistiche, oltre ad interessi; avverso tale sentenza ricorre l'INPS sulla base di un motivo successivamente illustrato da memoria; resiste Gianna Marsala con controricorso; sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale;
CONSIDERATO CI IE: con l'unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione del fatto che la Corte d'appello non ha esaminato, né deciso, l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e riproposta in appello, relativamente al diritto alle differenze pensionistiche maturate; il ricorrente ha riportato in ricorso di aver dedotto, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado ( pag. 4), fra l'altro, la prescrizione quinquennale ex art. 47 bis del d.P.R. n. 639 del 1970 come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011;
Rìc. 2019 n. 37914 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- la stessa eccezione, continua il ricorrente, unitamente alle altre, è stata riproposta in appello, dopo che il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva; il motivo non può trovare accoglimento; la sentenza impugnata non ha in effetti esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata con riferimento alla richiesta di pagamento delle differenze pensionistiche derivanti dalla rivalutazione contributiva; risulta, tuttavia, dagli atti di causa allegati al ricorso che l'INPS ha riproposto tale eccezione in grado d'appello con la memoria di costituzione depositata in data 19 dicembre 2018 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza di discussione fissata per il 20 dicembre 2018 ( ai sensi dell' art. 436 c.p.c.); trova quindi applicazione il principio secondo il quale, ove il giudice di primo grado abbia implicitamente disatteso l'eccezione di prescrizione rigettando la domanda per motivi di merito, l'eccezione stessa - che ha natura di eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte - non si ha per riproposta in grado di appello se la parte interessata (appellata in sede di gravame) non l'abbia formalmente e tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 436 c.p.c. ( Cass. n. 18901/2007;
SS.UU. n. 1417/2012; Cass.n. 19571/2020); tale principio attiene alla disciplina degli oneri imposti alle parti (su eccezioni rilevabili solo dalle parti stesse) al fine di definire la materia devoluta al grado d'appello e non al regime delle impugnazioni consentite alla medesime parti, come pare intendere il ricorrente nella memoria depositata in vista della presente adunanza; le Sezioni Unite n. 1417 del 2012, relative al rito del lavoro, hanno confermato i precedenti della sezione lavoro ed hanno espressamente Ric. 2019 n. 37914 sez. ML - ud. 20-05-2021 -3- chiarito che nel caso in cui sia stata disattesa l'eccezione di prescrizione, essendo stata rigettata la domanda per altri motivi assorbenti, l'eccezione stessa - che ha natura di eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte - non si ha per riproposta in grado di appello se la parte interessata (appellata in sede di gravame) non l'abbia formalmente e tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ.; come riporta l'INPS, il principio è stato ribadito da Cass. n. 19751 del 2020 che, correttamente, ha distinto il tema in esame da quello affrontato da Cass.
SS.0 U. n. 11799/17, che attiene alla determinazione dell'onere di impugnazione o di mera riproposizione dell'eccezione incombente sulla parte vittoriosa e che non sposta i termini della disciplina della ritualità della riproposizione dell'eccezione ex art. 436 c.p.c.; nella specie, la costituzione nel giudizio di secondo grado dell'Istituto è avvenuta tardivamente, solo il giorno precedente all'udienza di discussione: pertanto, era preclusa all'Istituto medesimo la possibilità di riproporre l'eccezione; in definitiva, il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi professionali, oltre al euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15`)/0 ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2019 n. 37914 sez. ML - ud. 20-05-2021 -4- unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no