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Ordinanza — n. 28117/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses INPS appeal, ruling professional contribution depends on habitual activity, not just income thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28117/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted an attorney from professional contribution payments. The lower court found the attorney's income of €117.82 indicated an occasional rather than habitual professional activity, which legally exempts her from mandatory contributions. The Supreme Court upheld this decision, citing its own precedent that the distinction between habitual and occasional work is a factual determination made by the trial judge based on evidence, not merely a function of income levels.

Regesto Legislator

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Art. 2 commi 26-31 L. 335/1995; Art. 18 commi 1 e 2 d.l. 98/2011: The obligation for a professional to contribute to the separate management depends on the habitual nature of the activity, where income thresholds serve as presumptive indicators for occasional work, and the trial court's factual assessment prevails absent contradictory evidence.

Parole chiave

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professional contribution obligation habitual versus occasional work income threshold presumption separate management system Cassation appeal dismissal factual assessment by trial court attorney professional liability categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2 commi 26-31 L. 335/1995
civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I.
Art. 18 commi 1 e 2 d.l. 98/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l.
Art. 21 comma 8 L. 247/2010
con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I.
Art. 44 comma 2 d.l. 269/2003
247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l.
Art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Elena Gigli ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Elena Gigli ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7231 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20587-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro GIGLI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'AMBA ARADAM N. 24, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentata e difesa dall'avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 890/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 20587 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- R.G. 20587/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accolto il ricorso di Elena Gigli avvocato iscritto all'albo, avverso la richiesta dell'Inps di pagamento della somma di Euro 117,82 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla gestione separata per i redditi derivanti da attività libero professionale dalla stessa prodotti nell'anno 2009; la Corte territoriale ha accertato che la misura dei predetti redditi, di importo inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense (Euro 5.000,00), rappresentavano il chiaro indice della natura occasionale dell'attività, tant'è che l'Inps a ciò onerato, non aveva offerto nessun concreto elemento di prova a supporto della natura abituale della stessa; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Elena Gigli ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. 326/2003"; l'Istituto ricorrente sostiene che, ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, l'obbligo di contribuzione in capo al professionista sussisterebbe a prescindere dal superamento o meno del limite di reddito, per il solo fatto dell'accertamento dell'esercizio in via autonoma dell'attività professionale, atteso che il limite reddituale previsto dalla legge si riferisce alla diversa tipologia del lavoro occasionale; il motivo è infondato; questa Corte (Cass. n. 7231 del 2021) si è già pronunciata in merito all'obbligo d'iscrizione alla gestone separata affermando che dal tenore letterale delle norme che ne disciplinano l'adempimento risulta che il legislatore abbia inteso collegarlo unicamente ad un esercizio di attività professionale svolto con carattere di abitualità, a prescindere dalla misura del reddito prodotto che rimane, a tal fine, irrilevante; ha quindi affermato che ai fini dell'instaurazione dell'obbligo contributivo, la soglia di reddito superiore a Euro 5.000,00 rileva nel caso in cui l'attività professionale sia svolta in via meramente occasionale; la produzione di reddito in misura superiore ad Euro 5000,00 (o inferiore) costituisce, in altri termini, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa istituire (o non) in capo al professionista l'obbligo di iscriversi (o di non iscriversi) alla gestione separata; conclude questa Corte che "...dirimente deve considerarsi a tali fini il modo in cui si è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno" (Cass. n. 7231 cit., p. 5); l'accertamento di tale condizione è affidata all'accertamento di fatto del giudice del merito, il quale sfugge a qual si voglia automatismo, per fondare su presunzioni ricavabili da taluni elementi di fatto noti (es. iscrizione all'albo, dichiarazioni rese ai fini fiscali, possesso della partita IVA organizzazione materia le predisposta dal professionista a supporto della propria attività) dai quali poter risalire al fatto ignoto; tanto è avvenuto nel caso in esame, ove i giudici del merito hanno concluso per l'insussistenza dell'obbligo contributivo in base all'accertamento dell'occasionalità dell'attività libero professionale svolta da Elena Gigli sulla base di un ragionamento presuntivo; tale motivazione non appare contraddetta dall'Istituto ricorrente, il quale non ha offerto elementi di prova contrari, ma ha seguitato a sostenere la sussistenza di un legame diretto tra obbligo d'iscrizione alla gestione separata e requisito di abitualità (nel senso della mancata contestazione della sua insussistenza da parte della controricorrente), senza con questo giungere a scalfire l'opzione argomentativa della Corte d'appello, la quale, ai fini dell'accertamento dell'obbligo contributivo, ha correttamente valorizzato l'entità del reddito prodotto in rapporto alla natura occasionale dell'attività professionale svolta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistastario;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norm