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Ordinanza — n. 28114/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest merit re-evaluation and failure to distinguish facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28114/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to pay costs. The lower court had rejected the claim that a company bonus was an individual wage, ruling it instead as a collective benefit. The Court found the first ground for appeal constituted an impermissible re-evaluation of the collective agreement's interpretation, while the second failed to distinguish the factual basis of the first and second instance judgments as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 1363, 1366 c.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the interpretation of collective agreements or facts found by lower courts, and appeals must distinguish factual bases between instances.

Parole chiave

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inadmissible appeal collective agreement interpretation merit re-evaluation distinguishing facts wage classification company bonus Cassazione Roma licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 1363 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 22 del contratto integrativo aziendale
quale regola di interpretazione ermeneutica dell'art. 22 del contratto integrativo aziendale stipulato da Auchan il 10.10.2007.
Art. 23 Al A 2007
22 e dall'art. 23 Al A 2007";
Art. 2112 c.c.
Art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.
83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art.
Art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, do.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9070 del 2013
11-05-2021 -2- Cass. n. 9070 del 2013; Cass.
Cass. n. 20634 del 2018
9070 del 2013; Cass. n. 20634 del 2018; Cass.
Cass. n. 21576 del 2019
20634 del 2018; Cass. n. 21576 del 2019; Cass.
Cass. n. 27419 del 2020
21576 del 2019; Cass. n. 27419 del 2020) che non è consentita in questa sede di legittimità; infatti l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass.
Cass. n. 17067 del 2007
Cass. n. 17067 del 2007; Cass.
Cass. n. 11756 del 2006
17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (e..\- p/urimis, Cass.
Cass. n. 10131 del 2006
11-05-2021 -3- alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata Privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006);
Cass. n. 12360 del 2014
9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.
Cass. n. 23021 del 2014
Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art.
Cass. n. 26774 del 2016
Cass. n. 26774 del 2016, conf.
Cass. n. 20944 del 2019
Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura; Ric.
Cass. SS.I.X. n. 4315 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3412-2020 proposto da: MARTINELLI ROSSEILA, TOSATI] GRAZIELLA, PIU{ACCLII0 ARIKA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCILLERIA della cowm di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato FEDERICA BARBIERO; - ricorrenti - contro MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA (già AUCHAN SPA), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIT, POZZETTO 122, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARBONE, clic la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO :\LBERTO e CRISTINA C,\V. \HERE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 549/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO 'NDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso delle lavoratrici in epigrafe nei confronti di Auchan Spa, argomentando che il premio previsto dall'accordo aziendale del 10 ottobre 2007 non poteva ritenersi una voce retributiva individuale ma, al contrario, era da considerarsi un premio collettivo, per cui, una volta operato il recesso dall'accordo collettivo da parte dell'azienda, la società non era più tenuta a corrispondere il premio;

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso le soccombenti con due motivi; ha resistito con controricorso Margherita Distribuzione Spa (già .Auchan Spa), comunicando anche memoria;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitam'ente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo si denuncia: "Violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. quale regola di interpretazione ermeneutica dell'art. 22 del contratto integrativo aziendale stipulato da Auchan il 10.10.2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. per errata valutazione interpretativa di istituti eterogenei previsti dall'art. 22 e dall'art. 23 Al A 2007";

2. la censura è manifestamente inammissibile; si traduce, infatti, in una rivalutazione di merito in ordine all'interpretazione di un accordo sindacale aziendale (cfr. ex' plurimis, Ric. 2020 n. 03412 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 27419 del 2020) che non è consentita in questa sede di legittimità; infatti l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.

Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (e..\- p/urimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:

Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 dei 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - Ric. 2020 n. 03412 sez.

ML - ud. 11-05-2021 -3- alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata Privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006);

3. il secondo mezzo lamenta: "Violazione o falsa applicazione dell'art.2112 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Omessa analisi circa un punto oggetto di controversia in particolare sulla volontà di uniformare il trattamento premiale di tutti i dipendenti Auchan fronte della variegata provenienza per effetto dei vari trasferimenti di azienda che si sono susseguiti nel tempo. Iura novit curia";

4. il motivo è, in radice, inammissibile; esso trascura di considerare che il n. 5 dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che viene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura; Ric. 2020 n. 03412 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- 5. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, do. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato all'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Ca.ss.

SS.I.X. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in curo 3.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 159/0 e accessori di legge. sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'il maggio