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Ordinanza — n. 28113/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax court fee order, ruling personal defense does not preclude lawyer fee compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28113/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax court order that offset litigation costs. The taxpayer argued the lower court incorrectly assumed her personal defense under Article 86 of the Civil Procedure Code justified fee compensation. The Court ruled that using personal defense does not negate the professional nature of the work performed by the lawyer. Consequently, the lower court's fee calculation was based on a false premise and was overturned.

Regesto Legislator

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Art. 86, 91, 92 c.p.c.; The fact that a lawyer exercises personal defense under Article 86 does not exclude the judge from awarding professional fees based on the rules of default judgment and tariff rates.

Parole chiave

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personal defense lawyer fees cost compensation tax litigation professional activity Civil Procedure Code fee calculation spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 86 c.p.c.
«Sussistono adeguate ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio considerato che parte appellata si è avvalsa nel giudizio della facoltà di rappresentanza e difesa personale ex art. 86 c.p.c.».
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente - denunciando, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 86 cod. proc. civ
Simona Di Fonso, difesa da se stessa ex art. 86 cod. proc. civ., contro l'atto di rettifica della dichiarazione dei redditi ex art.
art. 36 d.P.R. n. 600/1973
civ., contro l'atto di rettifica della dichiarazione dei redditi ex art. 36 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'anno di imposta 2012, e la successiva cartella di pagamento.
art. 86 c.p
«Sussistono adeguate ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio considerato che parte appellata si è avvalsa nel giudizio della facoltà di rappresentanza e difesa personale ex art. 86 c.p.c.».
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4698 del 2019
non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa» (Cass. n. 4698 del 2019; conf.
Cass. n. 2193 del 2008
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4917-2020 proposto da: Gi DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso il suo studio, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro WIND 3 SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 3953/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 1'01/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata in data 10 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dall'Avv. Simona Di Fonso, difesa da se stessa ex art. 86 cod. proc. civ., contro l'atto di rettifica della dichiarazione dei redditi ex art. 36 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'anno di imposta 2012, e la successiva cartella di pagamento. In ordine al regolamento delle spese processuali la CTR così statuiva:

«Sussistono adeguate ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio considerato che parte appellata si è avvalsa nel giudizio della facoltà di rappresentanza e difesa personale ex art. 86 c.p.c.». Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente - denunciando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 86, 91 e 92, cod. proc. civ. - censura la sentenza impugnata per avere la CTR disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio sul base dellrinconferente rilievo che Ric. 2020 n. 04917 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -2- la ricorrente si fosse avvalsa della fac:oltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha chiarito che «la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa» (Cass. n. 4698 del 2019; conf.

Cass. n. 2193 del 2008). La CTR ha dunque disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sulla base di una ragione giustificatrice errata, non assumendo alcun rilievo ai fini del regolamento delle spese processuali la circostanza che la ricorrente si fosse avvalsa della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. Il Presidente Antonio Greco Ric. 2020