Italian tax court allows appeal against penalty settlement, ruling preliminary investigation evidence applies to tax liability amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing a regional tax commission decision that favored a taxpayer. The taxpayer had appealed a tax assessment based on a criminal penalty settlement, arguing the tax authority should not rely on preliminary investigation findings. The court ruled that while the penalty settlement is binding, the tax authority may still use evidence from preliminary investigations to determine the specific tax amount, provided the tax judge exercises free evaluation of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2727, 2792, 2730 cod. civ.; 14 comma 4 Legge 24 dicembre 1993 n. 537; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: The tax authority may utilize evidence from preliminary criminal investigations to determine the quantitative tax claim, even when a criminal penalty settlement exists, provided the tax judge freely evaluates the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ente Rep. ORDINANZA ea 2/3‘ sul ricorso iscritto al n. 7857/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Cuccioletta Patrizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Bonito Oliva, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 novembre 2018 n. 8070/13/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 novembre 2018 n. 8070/13/2018, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2011, ha accolto l'appello proposto da Cuccioletta Patrizio nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 20 settembre 2016 n. 20520/42/2018, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il giudicato penale non trovi automatica applicazione nel giudizio tributario, con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria non possa far riferimento alle risultanze delle indagini preliminari per la determinazione dei redditi derivanti da reato. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
In vista dell'odierna adunanza, il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2792 e 2730 cod. civ., 14, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto chiarire le ragioni dello scostamento dalle valutazioni del giudice penale nella determinazione quantitativa della pretesa impositiva.RITENUTO CHE:
1. Il motivo è fondato. 1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (c.d. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2010, n. 24587; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13034; Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2019, n. 34579; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1249; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2021, n. 8025). 1.2 Ciò non di meno, è altrettanto pacifico che, nel giudizio tributario, il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della maggior pretesa tributaria (Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, n. 9593; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2020, n. 1.6375;
Cass., Sez. 5^, 4 settembre 2020, n. 18419; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18889; Cass., sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27967), fermo restandone il libero apprezzamento da parte del giudice tributario davanti al quale l'avviso di accertamento fondato su tali elementi sia stato impugnato (Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2020, n. 16375). 1.3 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, ascrivendo valore privilegiato alla sentenza di patteggiamento in ragione della sola difformità in ordine al quantum dei proventi illeciti tra le risultanze delle indagini preliminari ed i termini del patteggiamento.
Così facendo, però, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, non tenendo in alcun conto le risultanze delle indagini preliminari (con particolare riguardo, oltre che alle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, alle dichiarazioni rese dallo stesso contribuente e da altro indagato in sede di interrogatorio) che l'amministrazione finanziaria aveva utilizzato ai fini dell'accertamento dei redditi derivanti da reato.
2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così de