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Ordinanza — n. 28101/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to properly transcribe and identify procedural acts in the record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28101/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alessandro Gargiulo's appeal against the Second Instance Court's decision regarding condominium debt collection. Gargiulo argued that the lower court erred in admitting the appeal and failed to properly consider specific procedural documents like the precetto and the opposition. The court ruled that the appeal was admissible regarding the virtual default rule but dismissed the other grounds because the appellant failed to transcribe and precisely identify the specific procedural acts he claimed were missing from the record.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to transcribe the relevant procedural acts or documents in the appeal petition, or if such transcription is insufficient to allow the court to identify and examine the specific acts within the case file.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility transcription of procedural acts identification of case file documents virtual default rule condominium debt collection documenti mancanti grave deficienza del procedimento all'estero incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 113, comma 2, c.p.c.
Art. 339, comma 3, c.p.c.
11276); nel merito cassatorio vale quanto segue; il primo motivo di ricorso è infondato; l'appello ha infatti dedotto la violazione delle norme sulla soccombenza virtuale, e quindi di un principio regolatore generale del processo, rientrando nel perimetro dell'art. 339, terzo comma, cod.
Art. 100, c.p.c.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
Paolo Po ricca considerare che il precetto era stato intimato solo da Stefania Carrano e che solo la stessa aveva rinunciato alla intimazione ed era stata condannata alle spese; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
10 del gravame qui in scrutinio) - così come non indica la collocazione processuale dei vari atti che menziona (e che non risultano nell'indice dell'odierno ricorso); va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 380 bis, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Paolo Po ricca considerare che il precetto era stato intimato solo da Stefania Carrano e che solo la stessa aveva rinunciato alla intimazione ed era stata condannata alle spese; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 15/05/2020, n. 8973
Cass., 15/05/2020, n. 8973, specie a pagg.
Cass., Sez. U., 29/05/2014, n. 12065
4-5, in cui si richiama Cass., Sez. U., 29/05/2014, n. 12065 e Cass., 10/05/2018, n.
Cass., 10/05/2018, n. 11276
12065 e Cass., 10/05/2018, n. 11276); nel merito cassatorio vale quanto segue; il primo motivo di ricorso è infondato; l'appello ha infatti dedotto la violazione delle norme sulla soccombenza virtuale, e quindi di un principio regolatore generale del processo, rientrando nel perimetro dell'art.
Cass., Sez. U., 27/11/2017, n. 27199
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15298-2020 proposto da: GARGIULO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA SALTALAMACCHIA, MARIO SALTALAMACCHIA; - ricorrente - contro CARRANO STEFANIA, DI PAOLO RITA MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato MAURIZIO MOLFINI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2681/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata 1'08/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 15298 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: il Giudice di Pace di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere in relazione a un'opposizione a precetto proposta da Giuseppe Gargiulo, condannando le opposte, Stefania Carrano e Maria Rita Di Paolo, al pagamento delle spese processuali in applicazione del criterio della soccombenza virtuale; il Tribunale, pronunciando sull'appello proposto da Stefania Carrano e Maria Rita Di Paolo, lo accoglieva ritenendo che l'originaria opposizione fosse invece fondata, sia perché il titolo giudiziale azionato aveva statuito la debenza dell'IVA sulle somme stabilite sicché non ostava il protestato difetto di fattura; sia perché erano infondate le eccezioni subordinate di carenza di legittimazione attiva e passiva atteso, quanto alla prima - prospettata nel senso dell'impossibilità di una richiesta solidale - che comunque gli oneri condominiali, integranti la ragione di credito, erano stati fatti valere da entrambi i soggetti costituitisi quali opposti, e, quanto alla seconda, che dei suddetti oneri rispondevano tutti i comproprietari in solido e non secondo i millesimi come dedotto; avverso questa sentenza ricorre per cassazione Alessandro Gargiulo quale coerede di Giuseppe Gargiulo, articolando tre motivi, corredati da memoria; resistono con controricorso Stefania Carrano e Maria Rita Di Paolo;

Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, secondo comma, 339, terzo comma, cod. proc. civ., poiché l'appello non sarebbe stato proponibile, non afferendo alle norme sul procedimento o costituzionali o comunitarie ovvero ai principi informatori della materia, che non erano stati indicati come necessario nel gravame a critica vincolata; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 100, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di RG n 15298 del 2020 Cons. rel.

Paolo Po ricca considerare che il precetto era stato intimato solo da Stefania Carrano e che solo la stessa aveva rinunciato alla intimazione ed era stata condannata alle spese; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che le deduzioni dell'opposizione non si limitavano alla non debenza dell'IVA ma erano maggiori e in particolare si estendevano alla deduzione di estinzione per intervenuto pagamento del dovuto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Rilevato che: va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal coerede che, a supporto della sua qualità, allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio non debitamente contestata dalle controricorrenti (cfr. Cass., 15/05/2020, n. 8973, specie a pagg. 4-5, in cui si richiama Cass., Sez. U., 29/05/2014, n. 12065 e Cass., 10/05/2018, n. 11276); nel merito cassatorio vale quanto segue; il primo motivo di ricorso è infondato; l'appello ha infatti dedotto la violazione delle norme sulla soccombenza virtuale, e quindi di un principio regolatore generale del processo, rientrando nel perimetro dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.; tale profilo, afferendo all'ammissibilità dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio in difetto di giudicato interno ostativo, qui mancante per assenza di pronuncia sul punto dello stesso giudice di seconde cure; né quindi osta la pretesa mancata indicazione (speculare) del profilo nell'appello, che neppure è un gravame a critica vincolata come prospettato (Cass., Sez.

U., 27/11/2017, n. 27199); il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; parte ricorrente, al riguardo, non trascrive idoneamente, nel ricorso come necessario, gli atti processuali che evoca a supporto (precetto, RG n 15298 del 2020 Cons. rel. Paolo areca opposizione, provvedimento di prime cure "parte qua") - a ciò non bastando neppure la parziale trascrizione, richiamata anche in memoria, delle statuizioni sulle spese operate dal Giudice di Pace a carico di Stefania Carrano (pag. 4 del ricorso) o le menzioni dell'atto di appello sulle pretese ammissioni di versamento (pag. 10 del gravame qui in scrutinio) - così come non indica la collocazione processuale dei vari atti che menziona (e che non risultano nell'indice dell'odierno ricorso); va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel 9 fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); spese secondo soccombenza, ‘2(a"V: -)9.144 4---

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle controricorrenti liquidate in euro 500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 18 maggio 20