Cassation court allows appeal against dismissal of claim for tax refund after third-party seizure execution. The court found the lower court erred in rejecting the claim based on procedural rules regarding execution costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court allowed Daniel Del Monte's appeal against the dismissal of his claim for the refund of registration taxes paid to the tax authority. Del Monte argued that since a third-party seizure order was issued against Poste Italiane, the original debtor should bear the costs, but the lower court rejected the appeal citing procedural inadmissibility. The court ruled that the lower court erred in applying Article 339 of the Civil Procedure Code because the appellant had a valid interest to pursue the refund after the execution proceedings concluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 339, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 553, 91, 95, cod. proc. civ.: When a third-party seizure execution results in an assignment order, the original debtor remains liable for execution costs if the third party is released, allowing the creditor to claim a refund from the original debtor rather than seeking a new enforceable title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4715-2020 proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - Contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato DORA DE ROSE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 16546/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 04715 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Daniel del Monte conveniva in giudizio Poste Italiane, s.p.a., chiedendo la restituzione dell'importo pagato a titolo d'imposta di registrazione di un'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito di un procedimento esecutivo presso terzi promosso dal deducente nei confronti della convenuta; esponeva l'attore che aveva saldato l'imposta a séguito di un avviso di liquidazione notificatogli dall'Agenzia delle Entrate, sicché gli spettava la ripetizione; il Giudice di pace rigettava la domanda ritenendo che le somme fossero dovute dal terzo pignorato e non dall'originario debitore; l'appello era dichiarato inammissibile dal Tribunale ai sensi dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.; avverso questa decisione ricorre per cassazione Daniel Del Monte articolando un unico motivo;
Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 339, terzo comma, 553, 91, 95, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che con l'appello era stata dedotta la violazione della regola processuale afferente al recupero delle spese del procedimento, in modo fondato poiché il terzo pignorato si era liberato dalla sua obbligazione saldando quanto previsto dall'ordinanza di assegnazione, quest'ultima non era titolo esecutivo nei confronti del vero debitore, ossia quello originario, e l'azione di ripetizione era l'unica esperibile e lo era solo dopo il pagamento dell'imposta, avvenuto all'esito della richiesta del Fisco;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 4715 del 2020 Cons. rel. Paolo Pon-ec CiveA A--9 •11;1,1-4.V. Rilevato che: il motivo di ricorso è fondato; l'appello ha infatti dedotto, come si sta per vedere più diffusamente, la violazione delle norme sulla regolazione delle spese del procedimento esecutivo, e quindi di un principio regolatore generale del processo, rientrando nel perimetro dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.; questa Corte ha chiarito, al riguardo e in fattispecie sovrapponibili (Cass., 20/11/2018 n. 29855, Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 03/06/2020, n. 10420, Cass., 27/07/2020, n. 15447), che:
a) laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi correttamente ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi e nei limiti dell'art. 95 cod. proc. civ., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato; di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva;
b) qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere così recuperato, con la descritta ricomprensione di addebito, esplicita o implicita, riferibile all'ordinanza di assegnazione (che si sta supponendo in entrambi i casi non opposta), questo potrebbe fare residualmente capo, quando non ottenuto altrimenti, al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere il creditore delle spese occorrenti per l'espropriazione forzata;RG n 4715 del 2020 Cons. r Paolo orreca iQYA dovrà essere il giudice di merito a valutare nella concreta fattispecie i vari presupposti per le differenti conclusioni, che quindi non possono essere tratte in questa sede decidendo nel merito; spese al giudice di merito;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 18 maggio 2021 Il Presidente (Chiara Graziosi) DEPOSITATO IN CANCELLER