Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28097/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28097/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28097/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23714-2019 proposto da: ROMANO GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO, 6, presso lo studio dell'avvocato ORESTE MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende t;i 74H E t-i re A LL (71 '''''"(4T') - ricorrente - contro AZIENDA TERRITORIALE per L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE - ATERP -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FULVIO SCARPINO, PAOLO PETROLO; - Calltroricorrente- avverso la sentenza n. 137/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28097/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la censura avesse ad oggetto la mancanza di procura alle liti, mentre il motivo di appello riguardava il fatto che al momento della costituzione in giudizio mancava la deliberazione di costituzione in giudizio dell'ente.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23714-2019 proposto da: ROMANO GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO, 6, presso lo studio dell'avvocato ORESTE MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende t;i 74H E t-i re A LL (71 '''''"(4T') - ricorrente - contro AZIENDA TERRITORIALE per L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE - ATERP -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FULVIO SCARPINO, PAOLO PETROLO; - Calltroricorrente- avverso la sentenza n. 137/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ENRICO SCODITTI. Rilevato che: l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale con sede in Vibo Valentia convenne in giudizio Giuseppe Maria Romano innanzi al Tribunale di Vibo Valentia chiedendo il risarcimento del danno. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Romano. La Corte d'appello di Catanzaro rigettò l'appello. Ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Maria Romano sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso.

Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la censura avesse ad oggetto la mancanza di procura alle liti, mentre il motivo di appello riguardava il fatto che al momento della costituzione in giudizio mancava la deliberazione di costituzione in giudizio dell'ente.

Aggiunge che il giudice di appello ha erroneamente affermato che ricorra il concorso fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile con riferimento all'ipotesi di danno erariale. Ric. 2019 n. 23714 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- Il ricorso è inammissibile. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nell'odierno ricorso il ricorrente si è limitato ad affermare che nei suoi confronti è stata proposta una domanda risarcitoria, accolta in primo grado, e che l'appello da lui Ric. 2019 n. 23714 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -3- proposto è stato disatteso. Rispetto ai tali scarne enunciazioni, nulla di più è stato precisato quanto alla sostanza del processo. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2021 Il Presidente Dott. ssa Adelaide Amendo a DEPOSITATO IN CANCELLER A